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Le osservazioni di Legambiente al decreto Sblocca Italia

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Roma, 30 settembre 2014

Al Presidente

Ai Componenti Commissione Ambiente Camera Deputati

 

Osservazioni su

 

DISEGNO DI LEGGE C. 2629, Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”

 

Premessa

 

L’ambizioso titolo “SbloccaItalia” lascerebbe presagire un provvedimento che intende incidere strategicamente nel quotidiano operare dei cittadini e degli attori della pubblica amministrazione, mediante un effettivo snellimento generalizzato delle procedure, ed una reale delegificazione. Riscontriamo, invece, l’introduzione di innumerevoli deroghe ed eccezioni, la cui applicabilità dovrà essere volta per volta valutata con lunghe analisi dei requisiti e dei presupposti, la qualcosa nella realtà determinerà un ennesimo stato di confusione ed un allungamento dei tempi.

Il ricorso a piene mani allo strumento del commissariamento non trova nessuna giustificazione ed evidenzia l’incapacità nel saper far tesoro delle passate disastrose esperienze di gestione commissariali in tema di gestione dei rifiuti, depurazione, fognature, bonifiche, rischio idrogeologico che, oltre a non aver risolto le decennali “emergenze”, sono state esse stesse causa di sprechi di risorse, dell’apertura di procedure d’infrazione europee, di blocco delle procedure, d’inchieste e condanne a scapito della trasparenza e della legalità. L’idea di superare i tanti e diversi ostacoli che si riscontrano nella realizzazione delle opere con la gestione commissariale, con la centralizzazione dei poteri, con leggi “liberatutti” si è già rivelata una pia illusione ed ha già fatto molti danni.

Inoltre, riteniamo che nel decreto “SbloccaItalia” manca una visione alta con un disegno lungimirante ed innovativo capace di costruire intorno al risparmio di materia ed energia, alla rigenerazione urbana, alla riduzione della dipendenza dal fossile un new deal italiano capace di rilanciare il paese nella competizione internazionale e far recuperare il tempo perduto sul piano della ricerca, dell’innovazione, delle politiche industriali che producano lavoro qualificato. E’ un provvedimento che racchiude una visione vecchia invece che raccogliere le sfide del 21° secolo, sbagliato nella scelta delle priorità; non individua chiari e univoci criteri di utilità effettiva per il territorio e i cittadini in base ai quali indirizzare le attività necessarie allo sviluppo del nostro Paese.

Auspichiamo che il DL “SbloccaItalia” possa diventare seriamente “SbloccaFuturo”, facendo in modo che gli interventi normativi, le semplificazioni, gli standard di prestazione di efficienza rispondano ad un chiaro disegno di trasformazione del paese nella direzione dello sviluppo di un’economia circolare e low carbon, liberando finalmente il paese dalle lobby del Novecento.

Infine, registriamo che in questo DL permane il tradizionale difetto di rimandare necessariamente alla lettura di altre norme, impedendo in tal modo la comprensione immediata ed agevole delle innovazioni recate e quindi della novellata disciplina.

 

Proposte di modifica

 

Di seguito si riportano le proposte di modifica all’articolato come contributo che Legambiente vuole dare alla discussione parlamentare, con l’obiettivo di rendere meno devastanti i contenuti del provvedimento e utili ad uscire dalla crisi, aiutando famiglie, imprese, territori.

 

Articolo 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

Proposta: stralciare il comma 4

Motivazione: la formulazione permetterebbe ad opere come la Orte-Mestre, una nuova autostrada inutile, costosa e di grande impatto ambientale, di beneficiare della defiscalizzazione superando l’intervento della Corte dei Conti che pochi mesi fa ha bloccato l’iter di approvazione del progetto, riscontrando la non applicabilità delle defiscalizzazioni per le opere dichiarate di pubblica utilità prima del 2013. Inoltre, è da considerare che, essendo l’intervento in finanza di progetto, l’introduzione successivamente alla gara di un sussidio pubblico, pari a circa 2 miliardi di Euro, cambia in maniera evidente le condizioni di partecipazione alla stessa ed è quindi a rischio di ricorso.

 

Articolo 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia)

Proposta: al comma 2 lettera a) e b) spostare le opere Ferroviarie previste e le metropolitana Linea C di Roma e linea 1 di Napoli allo stesso comma lettera c).

Motivazione: le opere citate risultano indispensabili e urgenti, i tempi previsti rischiano di rendere impossibile la realizzazione.

Proposta: al comma 2 lettera b) sostituire “Quadrilatero Umbria Marche” con “completamento anello ferroviario di Roma.

Motivazione: l’opera appare di gran lunga più utile e urgente.

Proposta: al comma 6 sostituire al comma a) l’autostrada Termoli-San Vittorie con le opere di “Potenziamento e raddoppio dei binari sulla linea ferroviaria Campobasso-Isernia- Venafro”.

Motivazione: sostituire un collegamento autostradale con uno ferroviario di cui si aspetta l’intervento da molti anni e che renderebbe possibile ridurre della metà i tempi di percorrenza tra il Molise e Roma/Napoli, semplificando i collegamenti tra tirreno e adriatico.

 

Articolo 5

(Norme in materia di concessioni autostradali)

Proposta: stralciare i commi 1, 2 e 4

Motivazione: non si intravede alcun interesse pubblico mentre è evidente il conflitto con le Direttive europee delle norme che prorogano concessioni in essere e rinviano gare per l’assegnazione che sono l’unica garanzia di trasparenza e efficienza nella gestione concessioni pubbliche.

Proposta di introduzione di un nuovo comma a favore del trasporto pubblico locale:

“gli introiti pubblici provenienti da nuove concessioni di autostrade o da proroghe di quelle esistenti sono vincolati per metà delle risorse a interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all’Anas e per metà devono essere trasferiti al fondo unico nazionale per il TPL di cui alla legge 135/12, Art. 16-bis.

 

Articolo 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche…)

Interviene su due argomenti molto importanti quali la gestione delle risorse idriche e del rischio idrogeologico. Osserviamo che anche gli accelerati interventi di manutenzione della rete idrografica, e di prevenzione dei rischi idrogeologici (frane, alluvioni), che avrebbero dovuto rientrare in una generale strategia di governo del territorio basato sull’abbattimento progressivo dei manufatti ubicati nelle zone a rischio (abusivi e non), sulla rinaturalizzazione, sul restauro ambientale, sul ripristino boschivo, sulla inedificabilità dei suoli franosi ed inondabili, sembrano piuttosto appartenere alla ormai vituperata categoria delle opere di artificializzazione e di cementificazione dell’assetto idrografico. Inoltre, rileviamo che nell’ambito della procedura di svolgimento della Conferenza di servizi, se le amministrazioni che tutelano la salute, l’ambiente o il patrimonio culturale e paesaggistico manifestano dissenso rispetto all’intervento proposto, il Commissario potrà approvare ugualmente il progetto, facendo prevalere un interesse solo di tipo economico-sociale rispetto agli altri interessi pubblici, nonostante la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che riconosce loro un rango prioritario e sovraordinato.

Comma 1, lettera b) punto 3, lettere c) e d):

Tra i punti più critici del comma 1 si segnala l’obbligo di unicità di gestione. Secondo le disposizioni della norma ci deve essere un unico ente gestore per tutto il territorio di competenza dell’ente territoriale d’ambito con l’obbligo di cessazione di tutte le gestioni attuali. In questo modo non si entra nel merito della qualità della gestione e si elimina la possibilità, anche nel caso di Comuni virtuosi, di gestire direttamente il servizio idrico integrato, affidando ad un’unica società tutto il Servizio idrico integrato. Si ritiene fondamentale rafforzare il ruolo dell’Ente d’ambito territoriale e del suo potere nel far rispettare gli impegni e gli obiettivi del Piano da parte del gestore. Al tempo stesso si ritiene più corretto determinare la gestione in linea con quanto determinato dal Referendum (che di fatto ha dimostrato che in Italia si vuole una gestione del servizio idrico pubblica e condivisa con i territori e i cittadini) e con le modalità migliori per raggiungere gli obiettivi di Piano. L’unitarietà delle politiche di gestione deve quindi essere garantita dall’ente d’ambito territoriale più che dal gestore.

Comma 1, lettera i) punto 4. – Commissari ad acta per la gestione del Servizio Idrico Integrato

In caso di inadempienze si prevede la possibilità di nominare commissari ad acta. È necessario invece operare in modo da rimandare tutta la questione in un regime ordinario, di trasparenza e di partecipazione pubblica come determinato anche dalle direttive europee (in particolare la Direttiva quadro acque – 2000/60)

Comma 2 – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Si prevede, anche a partire dalla programmazione 2015, che le risorse destinate al rischio passino per accordi di programma siglati tra Regioni e Ministero dell’ambiente. Occorre invece, come evidenziato più volte, ripristinare la pianificazione ordinaria a scala di bacino prima di proseguire con piani di interventi puntuali che rischiano di creare più danni rispetto alle condizioni di partenza.

Proposte:

  • Inserire dopo le parole “cofinanzimento regionale.” il periodo “Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il D.Lgs. 152/2006), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il D.Lgs.n. 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Nel caso di interventi di ripristino post emergenza è necessario dare priorità alla delocalizzazione delle infrastrutture e degli edifici che sono stati causa dell’evento stesso” (secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nella stessa Legge di stabilità 2014).
  • Inserire dopo le parole “su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” le parole “in accordo con le Autorità di distretto, in conformità ai principi e alle direttive dei piani paesaggistici regionali, e secondo criteri di prevenzione dal rischio a lungo termine, e di eliminazione degli stati di pericolo esistenti, inclusi quelli dovuti alla avvenuta edificazione ed alla attuata infrastrutturazione di zone franose ed inondabili.
  • Inserire un nuovo comma 2bis riprendendo quanto disposto dall’articolo 22 del Disegno di Legge collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014 in merito all’istituzione delle autorità di distretto.

Motivazione: Garantire il coordinamento e l’integrazione tra gli strumenti previsti in attuazione della Direttiva quadro sulle acque (n.2000/60/CE) e della Direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni (n.2007/60/CE), considerando che la gestione razionale delle risorse idriche e del territorio rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della pianificazione di bacino e che è necessario mettere in campo politiche che prevedano la difesa dalle acque e al tempo stesso la difesa del suolo, definendo con maggiore chiarezza il ruolo, le competenze e la composizione delle Autorità di Bacino Distrettuali, avviando urgentemente la loro costituzione, dotandole di adeguate risorse umane e finanziarie.

Comma 4

Proposta: soppressione del comma

Motivazione: con tale norma s’intende ricorrere per la progettazione degli interventi alle società in house dei ministeri. Per mettere in campo un’efficace mitigazione del rischio idrogeologico è invece fondamentale pianificare e realizzare gli interventi attraverso le competenze territoriali per interventi di manutenzione ordinaria, di riqualificazione in linea con le caratteristiche dei territori, attraverso presidi formati da tecnici delle diverse discipline, enti locali, amministrazioni e la partecipazione negoziata (vedi Contratti di fiume). Questo comma invece rischia di far passare grandi appalti per interventi strutturali, quali argini, briglie o altro senza alcuna condivisione sul territorio.

Comma 7

Proposta: soppressione del comma

Motivazione: si prevede per l’esecuzione degli interventi su fognatura e depurazione lo strumento del commissariamento senza valutare che proprio la gestione commissariale è stata causa dell’apertura di procedure d’infrazione delle Direttive comunitarie (due sentenze di condanna e una terza aperta nel 2014). Il caso della Calabria è quello più emblematico ma ci sono anche altre situazioni in cui proprio il commissariamento non ha risolto la situazione, anzi a volte ha rallentato e complicato ulteriormente i processi. Continuare a proporre questo strumento per la soluzione del problema non sembra la strada giusta.

Comma 8

Proposta: sostituire le parole “sistemazione idraulica dei corsi d’acqua” con le parole “in interventi di manutenzione e riqualificazione dei corsi d’acqua e dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, aumentando la capacità di esondazione dei corsi d’acqua e di permeabilità dei suoli urbani o per delocalizzare strutture che oggi causano le condizioni di rischio. I criteri progettuali devono essere basati sull’abbattimento progressivo dei manufatti ubicati nelle zone a rischio (abusivi e non), sulla rinaturalizzazione, sul restauro ambientale, sul ripristino boschivo, sulla inedificabilità dei suoli franosi ed inondabili, escludendo opere di regimazione idraulica che accelerino ovvero ostacolino il deflusso delle acque, che impediscano il naturale assorbimento nel terreno, che alterino il tracciato dei corsi d’acqua, che inibiscano l’esondazione nelle zone deputate.

Motivazione: si prevedono 110 milioni per la gestione del rischio nelle aree urbane da destinare a interventi di “sistemazione idraulica dei corsi d’acqua”. Condivisibile la disponibilità di risorse ma la destinazione è sbagliata. Ragionare con nuovi argini o rettificazioni del fiume vuol dire non considerare quanto avvenuto in Italia (Genova, Milano, Roma, Messina, Olbia, etc…) negli ultimi anni. Occorre che le risorse siano invece destinate a politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, una priorità per le nostre città che hanno bisogno di risposte nuove. Occorre un aggiornamento degli strumenti di governo, da quelli a scala territoriale (p.es. i Piani di bacino o i Piani di assetto idrogeologico) fino al livello locale (PRG e Regolamenti Edilizi). Occorrono interventi che concorrano a ristabilire il comportamento originario del suolo come spugna, ottimizzando l’uso delle risorse, riciclando e riducendo il carico ambientale delle attività antropiche sugli ecosistemi. Operazioni che necessariamente coinvolgono la città, i corpi idrici, e in particolar modo le aree di espansione urbana e le periferie.

Comma 9

 Proposte:

  • Alla fine aggiungere il periodo: “L’unità di missione deve operare di concerto anche con le Autorità di distretto, i piani di gestione e i piani di gestione del rischio alluvione redatti ai sensi delle direttive 2000/60 e 2007/60”.
  • Aggiungere il seguente comma 9bis:
    dopo l’articolo 68 del d.lgs. 152/2006 inserire l’articolo 68 bis. Contratti di fiume e di lago – I contratti di fiume concorrono all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Motivazione: occorre avviare la riforma del settore idrico prevedendo nuove regole di partecipazione attiva, con strumenti di condivisione e luoghi di consultazione con il pubblico, come previsto anche dalla Direttiva europea 2000/60. Una partecipazione che passi attraverso l’istituzione di strumenti e contesti reali di partecipazione fin dalle prime fasi della pianificazione e non attraverso formali richieste di osservazioni su piani già chiusi e redatti. Un esempio in questo senso viene dalle sempre più diffuse esperienze di Contratti di fiume e di lago in Italia, dove la partecipazione reale e concreta delle comunità locali e di tutti i soggetti interessati diventa lo strumento cardine per svolgere una buona politica di tutela e sviluppo del territorio e dei corpi idrici. A questo proposito il 28 febbraio scorso si è costituto presso il Ministero dell’Ambiente un Gruppo di lavoro in rappresentanza del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, al quale parteciperanno oltre allo stesso Ministero dell’Ambiente, ISPRA, Regione Piemonte, Regione Lombardia, CIRF, Legambiente, Coordinamento A21 ed il Coordinatore del Tavolo Nazionale. L’obiettivo è quello di promuovere il Contratto di fiume come strumento di partecipazione negoziata riconosciuto e valido per l’attuazione di politiche locali volte al conseguimento degli obiettivi delle Direttive europee sulla qualità delle acque (2000/60) e sul rischio alluvioni (2007/60).

 

Articolo 9

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)

Proposte:

  • stralciare lettera a) comma 2.
  • stralciare lettera e) comma 2.

Motivazione: non può essere affidato a “l’Ente interessato” il potere di stabilire deroghe a leggi imprescindibili per garantire trasparenza e legalità.

 

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia)

Proposta: al comma 1 lettera b) dopo “patrimonio culturale” inserire “la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

Motivazione: in un periodo di crisi del settore delle costruzioni l’intervento da parte della Cassa depositi e prestiti nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente può risultare fondamentale per spingere interventi per creare lavoro e dare risposta alla domanda di qualità e vivibilità urbana oltre che favorire l’accesso alla casa.

 

Articolo 17

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

Proposta: al comma 1. lettera n) “Art. 23-ter”. (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) separare la destinazione residenziale da quella turistico-ricettiva.

Motivazione: il passaggio tra le categorie “residenziale” e “turistico-ricettiva” costituisce mutamento rilevante pertanto deve essere seguita una procedura non semplificata.

Proposta di introduzione di un nuovo comma: “Allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno, per una dimensione massima pari al 10% della cubatura dell’edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati.

Sono ammessi ai benefici del presente comma gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 % i consumi degli edifici ai sensi del DPR 59/2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco.

Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004.

Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sugli appartamenti e sui locali ad uso commerciale che raggiungono le prestazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficare dei Titoli di efficienza energetica di cui al DM 20 Luglio 2004 e successive modifiche. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge l’Autorità per l’energia elettrica e gas approva una nuova scheda per il retrofit energetico degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti realizzati da parte di Esco. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei consumi certificata dall’attestato di prestazione energetica con bonus progressivi in funzione della capacità di avvicinarsi alla Classe A di certificazione energetica degli alloggi.”

Motivazione: la semplificazione e la spinta agli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio esistente rappresenta una priorità perché riguarda oltre 20 milioni di cittadini a cui è spesso impossibile accedere alle detrazioni esistenti. Gli incentivi previsti sono a costo zero per il bilancio dello Stato.

 

Articolo 20

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

Proposta di inserimento nuovo articolo:

Art. 20 bis
misure per il rilancio della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico esistente

  1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica che riguardano il patrimonio edilizio delle Regioni e degli Enti Locali sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi in cui realizzino una riduzione della spesa energetica certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della Legge 90/2013 e s.m.i. e il consolidamento antisismico ai sensi del Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 e s.m.i.
  2. Gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 % i consumi degli edifici ai sensi del DPR 59/2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco.
  3. Di concerto tra i Ministeri dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dell’Ambiente è costituita una struttura che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di coordinamento per i cofinanziamenti degli interventi nell’ambito della programmazione europea 2014-2020 e degli interventi di efficienza energetica previsti dalla Direttiva 2012/27. La struttura può svolgere anche il ruolo di supporto agli Enti Locali sui progetti di riqualificazione energetica e avvalersi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche.

Motivazione: il Patto di stabilità impedisce la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio anche laddove vi è una riduzione consistente certificata dei consumi energetici. Occorre quindi escludere gli interventi che certificano tali prestazioni e che garantiscono un risparmio energetico e economico per le amministrazioni pubbliche.

 

Articolo 22

(Conto termico)

Proposte:

  • Inserire al comma 1 dopo “accessibilità online,” la seguente frase “assicurando la sostenibilità finanziaria tramite la revisione dei costi ammissibili degli interventi incentivabili”.
  • Introdurre un nuovo comma: “3. Al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, si ampliano le tipologie di interventi incentivabili con l’introduzione di sistemi elettrici integrati in grado di consentire l’ottenimento di risparmi energetici per gli impianti di climatizzazione (p.es. i sistemi domotici) e di sistemi di illuminazione ad alta efficienza per diminuire i carichi termici interni agli edifici.”

Motivazione: il conto termico evidenzia due limiti rispetto agli interventi negli edifici pubblici, prevede bassi incentivi per alcune categorie di interventi (ad es. la caldaia centralizzata) ed esclude i sistemi elettrici domotici a servizio della climatizzazione. Si debbono superare tali barriere per rendere possibili gli interventi di efficienza energetica e di riduzione della bolletta elettrica.

 

Articolo 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

Proposta: aggiungere al comma 1 dopo “individuati in relazione al territorio da riqualificare” la frase “gli interventi previsti siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti sulla zona interessata

Motivazione: la disposizione è condivisibile a condizione che non si dia la possibilità di intervenire aumentando la cementificazione al di fuori degli strumenti urbanistici.

 

Articolo 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

Proposta: stralciare il comma 3.

Motivazione: con tale norma si interviene per l’ennesima volta sulla materia in modo inefficace. Non si può prescindere dal parere della Soprintendenza, semmai vanno create le condizioni affinché il parere sia dato nei tempi e modi opportuni.

 

Articolo 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)

Comma 3

Si fa osservare che si prevede l’individuazione di aree di rilevante interesse nazionale la cui bonifica viene affidata ad un Commissario. Si viene a creare un doppio binario piuttosto incomprensibile tra i SIN, siti di interesse nazionale, il cui iter di bonifica viene gestito dal Ministero dell’ambiente, e le aree di rilevante interesse nazionale, che dovranno essere bonificate secondo quanto stabilito da un Commissario nominato dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Inutile sottolineare quanto sia poco originale ed efficace lo strumento del commissariamento, rivelatosi a dir poco fallimentare, oltre che dannoso, per affrontare ad esempio gli annosi problemi del ciclo dei rifiuti o della depurazione in diverse regioni italiane.

Comma 8

Proposta: inserire al comma 8 dopo le parole “al rispetto al principio di concorrenza e dell’evidenza pubblica” le parole “e dei concorsi di progettazione

 

Articolo 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

In questo articolo si prevedono, tra le altre cose, le varianti in corso d’opera negli interventi di bonifica. Considerando l’uso distorto che nel passato è stato fatto di questo strumento, con la conseguente dilatazione dei costi delle opere pubbliche italiane, riteniamo rischioso estendere questa possibilità anche alle bonifiche dei siti inquinati, un settore dove fino ad oggi sono stati spesi diversi miliardi di euro senza ottenere risultati concreti sul risanamento ambientale.

 

Articolo 35

(Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

Proposta: Il titolo dell’articolo 35 va riformulato come di seguito:

Art. 35 (Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

Il comma 1 va riformulato come di seguito: “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell’ambiente”.

Proposta: Soppressione dei commi da 2 a7

Motivazione: Il successo della raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio di questi anni ha determinato due conseguenze: ha sostenuto sempre di più la filiera industriale del recupero delle materie prime seconde, uno dei pilastri della nostra green economy, e ha notevolmente ridimensionato il bisogno, per la chiusura del ciclo nei vari territori, del recupero energetico da combustione di rifiuti urbani non altrimenti riciclabili.

Alla crescita importante del recupero di materia si sta aggiungendo, finalmente, anche la novità della riduzione della produzione dei rifiuti. Negli ultimi anni c’è stata una riduzione che non auspicavamo, quella causata dalla crisi economica che ha avuto conseguenze anche sui consumi e quindi sulla produzione dei rifiuti. Nel frattempo però si cominciano a vedere i primi effetti delle politiche di prevenzione locale messe in campo soprattutto da alcuni enti locali (Regioni, Province, Comuni) con un contenimento, in alcuni casi con una riduzione, dei quantitativi di rifiuti prodotti. E tutto questo è avvenuto in assenza di un efficace programma nazionale di prevenzione (quello approvato dal ministero dell’Ambiente nell’autunno 2013 è una dichiarazione di intenti non vincolante).

L’aumento del riciclaggio e il trend di riduzione dei rifiuti rende problematica l’alimentazione di impianti “rigidi” come gli inceneritori che notoriamente non possono essere modulati nel flusso di rifiuti alimentati al forno e che quindi sono un evidente problema per l’auspicata massimizzazione del riciclo e dello sviluppo delle politiche di prevenzione.

Il quadro impiantistico sull’incenerimento in Italia è ormai saturo: ci sono regioni dove la potenzialità impiantistica di combustione dei rifiuti è sovradimensionata e quindi va ridotta, dismettendo, senza sostituirli, gli impianti più vecchi (è il caso della Lombardia e dell’Emilia Romagna); ci sono regioni, soprattutto al centro sud, dove sono stati costruiti negli ultimi 10 – 15 anni impianti per bruciare i rifiuti, colmando un deficit impiantistico che per anni è stato raccontato furbescamente come uno dei motivi alla base delle emergenze rifiuti; ci sono regioni dove i risibili quantitativi di rifiuti in gioco rendono superfluo realizzare un impianto dedicato.

In questo nuovo scenario non ha più senso costruire nuovi impianti di incenerimento/gassificazione per rifiuti (il contrario sarebbe un incomprensibile regalo alla lobby dell’incenerimento). È invece fondamentale procedere alla realizzazione di impianti di digestione anaerobica per l’organico da raccolta differenziata e per altri rifiuti biodegradabili compatibili (fanghi di depurazione, residui agroindustriali, etc), ancora poco presenti soprattutto nelle regioni centro meridionali.

 

Articolo 36

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

Proposte: 

  • Integrare il comma 1 con interventi di ripristino oltre che di miglioramento ambientale ed esplicitare la necessità di condividere con il territorio per la determinazione di quali interventi sono realmente utili e soprattutto l’attuazione di procedure di trasparenza e informazione chiara sull’utilizzo dei fondi provenienti dalle royalties e sui benefici ottenuti.
  • Integrare l’articolo introducendo un nuovo comma che preveda l’incremento delle royalties al 50% (modificando quanto previsto dall’articolo 35 del dl 83/2012) e la soppressione delle disposizioni normative per cui oggi è prevista l’esenzione dal pagamento delle royalties per le prime 20 mila tonnellate di petrolio prodotte annualmente in terraferma, le prime 50mila tonnellate di petrolio prodotte in mare, i primi 25 milioni di metri cubi standard di gas estratti in terra e i primi 80 milioni di metri cubi standard in mare.

Motivazione: Le royalties previste in Italia per trivellare sono state portate con il Decreto Sviluppo al 10% (a parte il petrolio a mare dove è al 7%), estremamente vantaggiose, come si legge anche in alcuni report delle stesse compagnie straniere che vengono a svolgere la loro attività in Italia. Inoltre, in base alle leggi italiane sono esenti dal pagamento allo Stato le prime 20 mila tonnellate di petrolio prodotte annualmente in terraferma, le prime 50mila tonnellate di petrolio prodotte in mare, i primi 25 milioni di metri cubi standard di gas estratti in terra e i primi 80 milioni di metri cubi standard in mare. Addirittura “gratis”, ossia sono esentate dal pagamento di qualsiasi aliquota, le produzioni in regime di permesso di ricerca.

 

Articolo 38

Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

Proposta: si chiede l’abrogazione dell’articolo.

Motivazione: La richiesta di soppressione deriva dalle disposizioni in esso contenute, ovvero:

  1. consentono di applicare le procedure semplificate e accelerate sulle infrastrutture strategiche ad un’intera categoria di interventi senza individuare alcuna priorità;
  2. trasferiscono d’autorità le VIA sulle attività a terra dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente;
  3. compiono una forzatura rispetto alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni di cui al vigente Titolo V della Costituzione;
  4. prevedono una concessione unica per ricerca e coltivazione in contrasto con la distinzione tra le autorizzazioni per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi del diritto comunitario;
  5. applicano impropriamente e erroneamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale;
  6. trasformano forzosamente gli studi del Ministero dell’Ambiente sul rischio subsidenza in Alto Adriatico legato alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in “progetti sperimentali di coltivazione” (!);
  7. costituiscono una distorsione rispetto alla tutela estesa dell’ambiente e della biodiversità rispetto a quanto disposto dalla Direttiva Offshore 2013/13/UE e dalla nuova Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale; 

Dati di inquadramento: Secondo le valutazioni dello stesso ministero dello Sviluppo economico ci sarebbero nei nostri fondali marini circa 10 milioni di tonnellate di petrolio di riserve certe, che stando ai consumi attuali, coprirebbero il fabbisogno nazionale per sole 8 settimane. Non solo: anche attingendo al petrolio presente nel sottosuolo, concentrato soprattutto in Basilicata, il totale delle riserve certe nel nostro Paese verrebbe consumato in appena 13 mesi. Gli ambientalisti sottolineano come l’accelerazione indiscriminata impressa dal Governo mette a rischio la Basilicata che è interessata in terra ferma da 18 istanze di permessi di ricerca , 11 permessi di ricerca e 20 concessioni di coltivazione di idrocarburi per circa i 3/4 del territorio. E non è esonerato dalla corsa all’oro nero neanche il mare italiano. In totale oggi le aree richieste o già interessate dalle attività di ricerca di petrolio si estendono per circa 29.209,6 kmq di aree marine, 5000 kmq in più rispetto allo scorso anno. Attività che vanno a mettere a rischio il bacino del Mediterraneo dove si concentra più del 25% di tutto il traffico petrolifero marittimo mondiale provocando un inquinamento da idrocarburi che non ha paragoni al mondo.

Proposta: in subordine all’abrogazione si chiede di introdurre i seguenti emendamenti

  1. All’art. 38, comma 1, primo periodo del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, dopo le parole: “…di stoccaggio sotterraneo di gas naturale…” inserire le parole: “…, individuate in un apposito Programma da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,…”
  2. All’art. 38, comma 4, primo periodo del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, dopo le parole: “….conclude…” Inserire le parole: “…,se le norme regionali e l’avanzamento dell’istruttoria lo consentono,…”
  3. All’art. 38, comma 4 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 è abrogato il secondo periodo e sostituito con il seguente: “Le Regioni trasmettono al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare i procedimenti che abbiano avuto inizio all’entrata in vigore della presente decreto e dopo la sua entrata in vigore
  4. All’art. 38 dopo il comma 4 inserire il comma 4bis:
    Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente (il più grave nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi) durante le attività, e di applicare tutte le misure necessarie per individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali fin dal rilascio dell’autorizzazione.”
    Motivazione: La questione della sicurezza delle attività estrattive offshore è al centro dell’attenzione della Comunità europea con la Direttiva 2013/30/UE sul rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. La direttiva nasce da alcuni principi di riferimento tra cui quello che i gravi incidenti legati all’estrazione di idrocarburi in mare possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull’ambiente marino e costiero. La direttiva impone alle compagnie petrolifere di redigere un’accurata relazione sui grandi rischi e richiede inoltre al Governo, in fase di rilascio delle autorizzazioni, di verificare se ci sono tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, e di applicare tutte le misure necessarie per individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali fin dal rilascio dell’autorizzazione. La direttiva dovrà essere recepita entro due anni dalla sua approvazione dagli stati membri e per gli impianti esistenti entrerà in vigore non prima di cinque anni, ma chiediamo che fin da subito le disposizioni previste dalla norma siano considerate nel rilascio delle autorizzazioni sul mare italiano dal Governo e dai ministeri competenti.
  5. è abrogato il comma 5 dell’art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133
  6. è abrogato il comma 6 dell’art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133
  7. è abrogato il comma 7 dell’art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133
  8. è abrogato il comma 8 dell’art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133
  9. All’art. 38, comma 9 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 sono abrogate le parole: “…e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell’attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui al comma 4, comma 1.”e sostituite con le parole: “(….). La sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi è affidata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ,che si avvale a tale scopo di ISPRA,”
  10. è abrogato il comma 10 dell’art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133


Per saperne di più:

Sul decreto Sblocca Italia:

 Rottama Italia. Perché il decreto Sblocca Italia è una minaccia per la democrazia e per il nostro futuro a cura di Tomaso Montanari, Ediz. AltrEconomia, ott. 2014 (1,7 MB)

 

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