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Per salvaguardare l’area di Villa Ceci non basta cambiare il POC

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Nell’affrontare la questione piano operativo comunale (POC) bisogna premettere che esso attua le previsioni del Piano Strutturale (P.S.) e con questo deve pertanto essere coerente, come è stabilito dalla legge regionale in materia (LR 65/2014, comma 1 art. 95).

Poiché il P.S. è un piano generale che non entra nel dettaglio della disciplina urbanistica, il POC ha il compito di definire questo dettaglio, indicando, per ogni zona, le specifiche destinazioni d’uso e le funzioni, le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente sia all’interno che all’esterno del territorio urbanizzato.

La disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale (dettata dal POC) si compone di due parti: (a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che è valida a tempo indeterminato; (b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che ha validità quinquennale (art. 95, comma 1, LR 65/2014).

Pertanto, quando il POC recepisce integralmente, “integra” o “congela” una previsione di trasformazione o di nuovo insediamento dettata dal piano strutturale questa scelta ha valore solo per cinque anni.

Dunque, come peraltro abbiamo sempre sostenuto, se si intende realmente salvaguardare l’area di Villa Ceci (Utoe 4) –anche in ragione della sicurezza idraulica ed idrogeologica– annullando il nuovo insediamento di 1341 abitanti in essa previsto dal P.S. occorre procedere, senza indugio, alla revisione del Piano Strutturale eliminando le previsioni di trasformazione. Se si eliminano tali previsioni solamente dal POC, infatti, dopo 5 anni l’area diventa nuovamente edificabile, in coerenza con la trasformazione prevista dal P.S.

 

Un’altra criticità: un perimetro “urbanizzato” ben più esteso di quello reale

Quanto al tema, cruciale, della definizione del cosiddetto perimetro del territorio urbanizzato, all’interno del quale –è bene ricordarlo– si “fa ciccia” urbanistica, potendo costruire ed espandere la città, va ricordato che, in base alla legge regionale 65/2014 (comma 3, art. 92), il territorio urbanizzato viene definito dal Piano Strutturale e non dal POC.

Sulla base di quanto appena rilevato, sono perciò inevitabili alcune osservazioni al maldestro avvio del procedimento per la redazione del POC. Poiché il piano strutturale contiene diverse forme di tutela (il perimetro dei centri e dei nuclei storici, le invarianti strutturali del territorio, la definizione delle unità territoriali organiche elementari) e poiché queste previsioni devono essere lette congiuntamente al territorio urbanizzato per poter comprendere la pianificazione comunale nella sua globalità, ci chiediamo il motivo per cui è stata allegata all’avvio del procedimento del POC l’inopportuna, quantomeno parziale e non necessaria per legge, cartografia del solo perimetro del territorio urbanizzato e non, semmai, una cartografia delle previsioni del piano strutturale nella sua interezza.

 

Vera tutela (= revisione del piano strutturale) o solo propaganda (= modifica del POC)?

Se si vogliono attuare delle politiche di tutela ambientale, di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio che siano serie e concretamente realizzabili, con un efficace contenimento o addirittura azzeramento (come già altri comuni in Toscana hanno fatto) delle forme di cementificazione e di espansione dell’urbanizzazione, bisogna operare sul Piano Strutturale e non sulla redazione di un nuovo Piano Operativo Comunale, che dello strutturale è semplice attuazione.

Le criticità rilevanti nel caso di Carrara stanno dunque nel piano strutturale, in particolare nella sua “sciagurata” variante del 2012 (dell’attuale amministrazione) che prevede un perimetro di territorio “urbanizzato” abnorme, includente addirittura bracci di mare, bacini marmiferi montani, aree agricole o peri-agricole che di urbanizzato hanno poco o nulla (come Anderlino, Fossone alto, Battilana e il Muraglione), fino a cave dismesse oggetto di programmati recuperi ambientali.

Mantenere nel P.S. questo abnorme perimetro urbanizzato, definendo così l’intera piana costiera (da Fossone-Nazzano fino al mare) come un’unica omogenea “piastra” urbanizzata (in cui, pertanto, ogni spazio libero è “saturabile” con altra edificazione), significa confermare la volontà edificatoria, a dispetto dei dichiarati nobili intenti di tutela e di messa in sicurezza del territorio.

Oggi prendiamo atto con piacere di un possibile cambiamento di rotta dell’amministrazione Zubbani che sembrerebbe voler interrompere il consumo di suolo (come, in conformità alla LR 65/2014, già altri comuni in Toscana hanno fatto).

Tuttavia, se si vuole davvero concretizzare tale intento dichiarato, non è sufficiente modificare le previsioni del POC (che sono solo temporanee), ma occorre cambiare lo strumento principale di governo del territorio, cioè il P.S., eliminando da esso (quindi stabilmente) le previsioni edificatorie in Villa Ceci e restringendo il perimetro urbanizzato alle aree che sono veramente tali. Diversamente, le dichiarazioni di intenti della maggioranza e il POC si riducono ad operazioni di maquillage urbanistico e di pura propaganda: in poche parole, ad una “presa in giro” della cittadinanza.

Carrara, 2 novembre 2015
Legambiente Carrara
 



Per saperne di più:

Sull’area di Villa Ceci

Legambiente presenta un mare di osservazioni alla variante al Piano Strutturale (29/3/2010)

Cemento o Parco a Villa Ceci? Il sindaco gioca sulle parole? (25/10/2008)

Cemento in vista: per il candidato sindaco Zubbani il piano strutturale è solo “lacci e lacciuoli” (3/3/2007)

 

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