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I beni estimati sono pubblici (purché la Regione lo voglia davvero)

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Veduta della cava Betogli (bacino di Torano)

Una sentenza preoccupante, favorita dall’ambiguità della Regione

La sentenza del giudice Puzone che, accogliendo le istanze di Omya e Barattini, riconosce la natura privatistica dei beni estimati e solleva sei questioni di costituzionalità sulla Legge regionale 35/15 sulle cave, apre prospettive estremamente preoccupanti per il futuro della nostra città e delle cave, bene comune di tutti i cittadini di Carrara.

Nell’attesa di poter esaminare la sentenza, si possono comunque formulare alcune riflessioni.

  • In primo luogo è evidente che il riconoscimento della natura privatistica dei beni estimati appare improntato ad un approccio ristrettamente civilistico (come se le cave fossero un bene patrimoniale qualsiasi) che sembra ignorare il dibattito di quasi un secolo sulla questione. Gli studi dell’avvocato Piccioli, i pareri del prof. Barile e di altri illustri giuristi e per ultimo, quello del prof. Conte, consulente della Regione, giungono a conclusioni del tutto opposte, riconoscendo i beni estimati come facenti parte del demanio pubblico.
  • La sentenza sembra tener conto solo letteralmente anche del pronunciamento 488/95 della Corte Costituzionale che, se è pur vero che non ha trattato espressamente dei beni estimati, oltre a stabilire la natura degli agri marmiferi come beni indisponibili del comune di Carrara, ha riconosciuto la potestà pubblica dello Stato e dei comuni di Carrara e Massa (ai sensi dell’art. 64 della legge mineraria del 1927) di legiferare sulle cave superando anche le leggi estensi e i regimi proprietari di quel tempo.
  • Se, come noi crediamo, gli agri marmiferi, tutti, appartengono al patrimonio indisponibile dei comuni di Carrara e Massa, allora, non sono né alienabili né usucapibili. Dunque, anche se le Amministrazioni comunali che si sono succedute, per loro insipienza o colpevole inerzia, non sono intervenute nei vari atti di passaggio di proprietà per rivendicare la propria titolarità della proprietà, questo non implica che beni demaniali possano diventare privati.
  • Quando fu adottata la Legge regionale 35 sulle cave, avanzammo alla Regione alcune osservazioni che, alla luce dei fatti odierni, si sono rivelate profetiche. Nel luglio 2014, ritenendolo foriero di rischi, abbiamo criticato l’intento della Regione di «abrogare la Legge regionale 104/95 la cui costituzionalità è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 novembre 1995 n. 488 che, respingendo le tesi del governo, ha già confermato sia la piena appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara di più del settanta per cento degli agri marmiferi esistenti sul suo territorio, sia l’applicabilità di tutti i principi della legislazione mineraria allo sfruttamento dei relativi giacimentiTemevamo che tale abrogazione avrebbe aperto la strada alle contestazioni dei titolari di beni estimati e così, difatti, è stato. Altrettanto realistico si è rivelato il rischio, da noi esplicitato chiaramente, che anche i titolari di autorizzazioni si sarebbero serviti di questo “cavallo di Troia” per rimettere in discussione quanto la Corte aveva già stabilito!
  • Nelle stesse osservazioni alla legge 35 avevamo anche sostenuto che «vista la necessità di un testo costituzionalmente inattaccabile dagli inevitabili ricorsi degli attuali detentori» era fondamentale  «disporre il passaggio dei giacimenti marmiferi dalla categoria “cave” a quella di “miniere”». (Sull’appartenenza all’una o all’altra categoriala Regione Toscana, in base ai poteri conferiti con Legge Costituzionale N. 3/2001, ha infatti piena competenza).

 

Che fare, dunque? Iscrivere i marmi nella categoria delle miniere!

  • In primo luogo, la Regione deve prendere una posizione chiara e inequivocabile, dimostrando una volta per tutte se ha a cuore i diritti dei cittadini (che si vedrebbero, loro sì, “espropriare” le cave di marmo) o intende tutelare, di fatto, gli interessi degli industriali! Se vuole veramente affermare la natura di “proprietà pubblica” delle cave (come dichiara nella legge 35), può infatti ottenere questo risultato in un modo molto semplice e immediato: iscriva i marmi nella categoria dei materiali di miniera. Nel 2014, purtroppo, non siamo stati ascoltati. Adesso lo si faccia!
  • In secondo luogo il Comune deve procedere ad un’immediata ricognizione dei confini dei beni estimati al 1731. Siamo infatti certi che l’estensione reale dei beni estimati corrisponda ad una parte minima di quelli attualmente rivendicati dai baroni del marmo.

Carrara, 21 marzo 2016
Legambiente Carrara
 



Per saperne di più:

Sulla nuova legge regionale sulle cave:

Legge regionale sulle cave: la gara pubblica? Tra un quarto di secolo (e sarà finta!)  (23/5/2015)

Nuova legge regionale sulle cave: il comune può e deve rimediare ai suoi limiti  (12/3/2015)

Revisione della legge regionale sulle cave: le proposte di Legambiente  (14/10/2014)

Le nostre osservazioni preliminari alla proposta di legge regionale sulle cave  (sintesi, 18/7/2014)

 Le nostre osservazioni preliminari alla proposta di legge regionale sulle cave (testo integrale, 17/7/2014, 236 KB)

Su cave e usi civici, beni estimati:

Usi civici e cave: osservazioni alla proposta di legge regionale  (16/10/2013)

 Usi civici e cave: osservazioni alla proposta di legge regionale – ALLEGATO TECNICO-GIURIDICO (14/10/2013) (84 KB)

 La proposta di legge regionale sugli usi civici (ottobre 2013, 92 KB)

Esposto per il riconoscimento delle cave come beni comuni (5/10/2005)

 

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