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Le polveri sottili a Carrara: il quadro della situazione (documentazione per i consiglieri comunali)

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1. Quadro della situazione attuale

Le condizioni di vivibilità urbana legate al traffico pesante del marmo (circa 2000 transiti il giorno: 1000 in senso ascendente e 1000 in senso discendente) sono drammatiche, violano la legge e comportano seri danni alla salute dei cittadini.

I punti salienti della situazione relativa alle polveri sottili (PM10) sono riassunti nella seguente tabella 1:

Tab. 1. Quadro riassuntivo della situazione del PM10.

 

Come evidenziato nella seguente tabella 2, relativa alla Lugnola, le peggiori condizioni si verificano nel semestre autunno-invernale, mentre in quello primaverile-estivo la maggior velocità del vento favorisce la dispersione delle polveri sottili nell’atmosfera.

Tab. 2. Andamento del PM10 nei semestri caldi e freddi (dati centralina Lugnola).

 

Globalmente, dunque, nei semestri caldi, la velocità del vento (3,1 km/h) è più che doppia di quella dei semestri freddi (1,4 km/h), la media del PM10 è 29,5 µg/m3 e i superamenti sono solo 2,1 per mese; nei semestri freddi, invece, la media del PM10 sale a 48,9 e i superamenti mensili a 12,4.

I limiti per il PM10 stabiliti dal D.M. 60/2002 sono riportati nella seguente tabella 3:

Tab. 3. Limiti di legge per il PM10.
Nota: il D.M. stabilisce che dal 2005 al 2010 il valore limite annuale sia raggiunto gradualmente abbassando il limite ogni anno in maniera costante, in modo da passare dai 40 µg/m3 del 2005 ai 20 µg/m3 nel 2010. In altre parole, il 1° gennaio 2010 non è la data in cui il limite annuale dei 20 µg/m3 di PM10 entra in vigore, ma quella entro la quale deve essere raggiunto; in sostanza, già dal 1° gennaio 2008 il valore limite annuale non sarebbe più 40, bensì 28 µg/m3 PM10.

 

Confrontando la situazione di Carrara con i limiti di legge appare evidente che solo la zona del Colombarotto, non interessata dal traffico pesante e relativamente protetta anche da quello automobilistico, rispetta tali limiti o si avvicina molto ad essi (mancando un anno completo, i dati sono insufficienti per un giudizio conclusivo).

Le zone interessate dal traffico pesante (Lugnola e, ancor più, via Frassina), invece, superano largamente i limiti di legge.

Va rimarcato che, sebbene si disponga solo dei dati puntuali delle centraline, essi indicano chiaramente che l’inquinamento da PM10 non interessa solo la zona della Lugnola e di via Frassina, bensì l’intero percorso dei camion (soprattutto da Torano alla zona industriale).

È più che verosimile, inoltre, che analoghe condizioni sussistano anche lungo tutto il percorso ascendente dei camion, probabilmente aggravate dalla maggior emissione di gas di scarico, soprattutto nei tratti in salita (da S. Ceccardo alla foce, all’imbocco della galleria della strada dei marmi).

In conclusione, l’inquinamento dell’aria da traffico pesante rappresenta un fattore di rischio sanitario per un’ampia frazione della popolazione, oltreché una condizione di illegalità.

Per quanto non si disponga di dati sull’inquinamento acustico (vista l’assenza di centraline di rilevamento), è inoltre molto probabile che analoghe considerazioni di illegalità e di danni sanitari da rumore sussistano lungo l’intero percorso ascendente e discendente dei camion, come risulta dalle rilevazioni ARPAT degli anni precedenti.

A ciò si aggiunga il rischio per l’incolumità fisica legato all’intenso traffico pesante, al mancato rispetto dei limiti di velocità, alla caduta di massi, agli incidenti, al rischio di cadute (soprattutto per ciclisti e scooteristi) a causa del dissesto del manto stradale causato dai mezzi pesanti.

La composizione del PM10 della Lugnola è stata analizzata da due studi. Il primo, commissionato dal Comune alla Ambiente s.c., nel febbraio-marzo 2007, ha fornito i risultati sintetizzati in tabella 4:

Tab. 4. Composizione analitica del PM10 di Carrara: sintesi dello studio commissionato dal Comune alla Ambiente s.c.

 

In conclusione, lo studio ha mostrato non solo la prevalente responsabilità dei camion nella produzione di PM10, ma anche una situazione sanitaria ancor più preoccupante del previsto, sia per il superamento del limite per gli IPA, sia per l’inattesa elevata concentrazione di PM2,5: in poche parole, le polveri di Carrara non sono soltanto eccessive in quantità, ma sono cariche di IPA (cancerogeni) e sono così sottili da penetrare negli alveoli polmonari e, da lì, in tutto l’organismo.

È proprio a seguito di questi risultati preoccupanti che il sindaco ha prontamente emanato l’ordinanza n. 13848 del 14 marzo 2007, che prevede una giornata di fermo camion il giorno successivo alla comunicazione ARPAT dell’avvenuto superamento del limite del PM10 per 3 giorni consecutivi.

Il secondo studio sulla composizione del PM10 della Lugnola, effettuato dall’università di Genova, su incarico del Tribunale, si è svolto nel periodo luglio-settembre 2007.

Lo studio, estremamente raffinato e dettagliato, è riuscito a quantificare il contributo di cinque “sorgenti” di PM10: a) “mare” (evaporazione del sale marino), b) “suolo” (risollevamento polveri), c) “combustioni + particolato secondario”, d) “traffico”, e) “trasporto marmo”. Le principali conclusioni dello studio sono riassunte nella tabella 5:

Tab. 5. Composizione analitica del PM10 di Carrara: sintesi dello studio commissionato dal Tribunale all’università di Genova.

 

2. Misure finora adottate dal Comune

Va preliminarmente osservato che a partire dalla prima metà degli anni ’90, a causa dell’affermarsi del business del carbonato di calcio, si è verificata un’impennata del traffico pesante: ai camion che trasportano blocchi, infatti, si sono aggiunti quelli dei detriti; oggi solo il 17% del materiale proveniente dalle cave è rappresentato da blocchi, mentre l’83% è costituito da scaglie e terre.

Questa improvvisa e massiccia impennata del traffico pesante ha reso insostenibili e fuori dei limiti di legge le condizioni di vivibilità urbana ed ha suscitato forti proteste dei cittadini, poi organizzatisi in comitati.

In un primo tempo, l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale è stato quello di negare il problema, considerandolo alla stregua di un semplice “disagio” e considerando un po’ “esagerate ed esagitate” le proteste dei cittadini.

Poi, a fine luglio 2005, è stata installata la centralina della Lugnola, seguita da quelle di via Frassina (settembre 2006) e del Colombarotto (giugno 2007).

Di fronte al quadro molto preoccupante emerso dai dati delle centraline l’Amministrazione ha adottato alcune misure che, pur necessarie, non affrontavano il vero problema e si sono perciò rivelate decisamente insufficienti.

Le principali misure adottate sono riassunte nella tabella 6:

Tab. 6. Misure adottate dall’Amministrazione comunale.

 

Il punto 6 merita tre approfondimenti.

Il primo riguarda l’insufficienza dell’ordinanza, in quanto con alcune giornate di fermo camion, il numero di superamenti annui verrebbe sì ridotto, ma resterebbe certamente ancora molto al di sopra dei 35 ammessi dalla legge.

Tuttavia, nonostante la sua insufficienza, l’ordinanza avrebbe il merito (se applicata) di manterrebbe almeno alta l’attenzione dei camionisti sulla necessità di una scrupolosa pulizia dei loro mezzi.

Il secondo approfondimento sul punto 6 riguarda la recente scelta di non computare (nel calcolo dei 3 superamenti consecutivi necessari a far scattare il fermo camion) i superamenti verificatisi di sabato e domenica, con la motivazione che questi non possono essere attribuiti ai camion.

A smentita di questa motivazione si riporta il seguente grafico, elaborato dai dati ARPAT della centralina della Lugnola (dal 29/7/05 al 29/2/08).

Grafico 1. Concentrazione media del PM10 nei giorni della settimana: confronto tra giorni con e senza circolazione di camion.

 

Il grafico mostra la media del PM10 secondo il giorno della settimana, distinguendo i giorni senza camion (colonne verdi: sabati, domeniche, ferie, festività, scioperi) e con camion (colonne rosse).

Poiché il numero medio giornaliero di camion resta sostanzialmente costante, la crescita progressiva del valore medio del PM10 dal lunedì al venerdì (di circa 7 µg/m3 il giorno) nei giorni con camion dimostra che ogni giorno una frazione delle polveri sottili rimane sospesa nell’aria, andando ad aggiungersi a quelle emesse dai camion il giorno successivo.

Per quanto si tratti di un dato ben noto, il grafico ci fa “toccare con mano” il fenomeno in maniera eloquente. Ciò spiega la responsabilità dei camion anche nei superamenti talora registrati di sabato e domenica, soprattutto nei mesi invernali (nei quali le condizioni meteorologiche non favoriscono l’allontanamento delle polveri nell’alta atmosfera).

Un’altra conferma viene dal fatto che nei giorni consecutivi senza camion la concentrazione di PM10 scende mediamente di 7 µg/m3 il giorno (dai 36 µg/m3 del sabato ai 22 del lunedì), smaltendo gradualmente le polveri accumulate nel corso della settimana.

In conclusione, il mancato conteggio dei superamenti di sabato e domenica non viola solo la lettera dell’ordinanza, ma è anche ingiustificato sul piano scientifico.

Il terzo approfondimento riguarda la violazione dell’ordinanza da parte del sindaco: dall’inizio del 2008, infatti, l’ordinanza non è stata applicata per ben 6 volte (superamenti consecutivi del: 6-8 febbraio; 20-23 febbraio; 28 febbraio-3 marzo; 12-14 marzo; 31 marzo-2 aprile; 9-11 aprile).

Alla nostra richiesta formale di spiegazioni il sindaco ha risposto per iscritto che l’ordinanza resta valida, ma che ne è stata prevista una «più puntuale applicazione».

Peccato che, adottando i criteri di tale “puntuale applicazione”, non basterebbero nemmeno 8 superamenti consecutivi per emanare la giornata di fermo camion! Addirittura potremmo avere 32 superamenti in 36 giorni senza alcun fermo camion.

Poiché ciò può sembrare impossibile, lo mostriamo in maniera puntuale nella seguente tabella 7 in cui la sequenza di dati è ipotetica, ma le motivazioni del mancato fermo camion corrispondono a quelle effettivamente adottate dal comune nel 2008.

Tab. 7. Simulazione dell’applicazione dell’ordinanza secondo i criteri adottati dal sindaco.
Sfondo grigio = giorni con superamento del limite del PM10; sfondo bianco = giorni senza superamento.

 

L’esempio dimostra che la «più puntuale applicazione» dell’ordinanza adottata dal sindaco non è solo una palese violazione dell’ordinanza, ma anche una colossale beffa nei confronti dei cittadini.

In conclusione, non solo le misure finora adottate sono assolutamente insufficienti, ma le iniziative dell’attuale Amministrazione hanno ulteriormente ridotto l’efficacia –già molto scarsa– delle misure di contenimento dell’inquinamento adottate dall’Amministrazione precedente.

Oltre alla violazione dell’ordinanza, vanno ricordati l’anticipo di una settimana (ad inizio 2008) della ripresa del transito pesante (motivato dal miglioramento verificatosi nel 2007: “solo” 81 superamenti!) e alcune dichiarazioni preoccupanti, tra le quali l’eventualità, prospettata nel gennaio 2008, di basarsi unicamente sui dati della centralina del Colombarotto, non tenendo più conto di quelli della Lugnola.

Naturalmente prosegue l’assenza di controlli sull’ordinanza del 2005: basti ricordare il fatto che, se si eccettuano i camion dell’Omya (dotati di botole di caricamento), tutti i camion sono sprovvisti di cassoni a tenuta; alcuni, addirittura, hanno il portellone posteriore con una fessura di 10 cm!

La preoccupazione principale dell’Amministrazione sembra quella di “non dare fastidio” ai camion, chiedendo ai cittadini di pazientare fino alla realizzazione della strada dei marmi.

Peraltro questo atteggiamento di “comprensione” verso il trasporto marmo è probabilmente all’origine della accresciuta polverosità dei camion (oggi visibilmente molto più sporchi di quanto fossero nel 2007).

Considerata la condizione di illegalità del nostro Comune (in relazione alla qualità dell’aria, all’inquinamento acustico e al mancato rispetto dell’ordinanza del fermo camion) e il valore preminente della salute umana, ribadito anche recentemente dalla Corte Costituzionale, sembra invece doveroso che d’ora in poi venga chiesto di pazientare non più ai cittadini (ormai giunti all’esasperazione), ma ai camion.

 

3. Il processo

Il 14/11/2006 il Comitato SOS Carrara, Legambiente Carrara, U.P.P.I. (Unione piccoli proprietari immobiliari) e singoli cittadini –assistiti gratuitamente dagli avvocati Paolo Pasquali e Antonio Macchiarini– hanno presentato al Tribunale di Massa Carrara-sez. distaccata di Carrara un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., chiedendo al magistrato un intervento a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Il ricorso, rifacendosi a quanto stabilito dalla Cassazione, pone l’attenzione sul fatto che il diritto alla salute non deve essere tutelato solo a posteriori (in quanto il risarcimento a danno avvenuto non può reintegrare la perdita di salute), ma soprattutto va difeso in via preventiva attraverso l’eliminazione dei fattori potenzialmente dannosi alla salute stessa.

L’escussione dei testimoni (tutti amministratori e funzionari del Comune) ha rivelato l’inerzia del Comune, anche nel far rispettare le ordinanze emanate (i testimoni hanno candidamente dichiarato che non conoscevano i contenuti delle ordinanze né se esse fossero state rispettate).

La sintesi della perizia tecnica disposta dal tribunale (CTU) è riportata nella precedente tabella 5.

La difesa del Comune si è basata su: 1) l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario sull’operato della pubblica amministrazione; 2) la presunta scarsa pericolosità della polvere di marmo; 3) la presunta operosità del Comune; 4) l’obiettiva difficoltà ad ottenere risultati rilevanti e a breve termine.

Al contrario, la difesa dei cittadini ha sottolineato: 1) la competenza del giudice ordinario; 2) la pericolosità delle polveri di Carrara (anche per elevati livelli di PM2,5 e di IPA); 3) l’assoluta inadeguatezza delle misure adottate dal Comune, in quanto non rivolte alla fonte principale di PM10 (i camion del marmo) o, comunque, di fatto non applicate per mancanza di controlli; 4) la concreta possibilità di ottenere risultati rilevanti e immediati.

La sentenza è così riassumibile:

  • come confermato dalla Corte di Cassazione civile la materia riguarda il diritto alla salute dei ricorrenti, rispetto al quale non è operante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; in tale materia non vi è discrezionalità, ma obbligo ad adottare tutte le misure possibili per tutelare la salute dei cittadini; perciò il giudice ordinario può condannare la P.A. ad un “facere” specifico; a tal fine non è necessario dimostrare che il danno alla salute si sia verificato, ma che vi sia la concreta possibilità che tale danno si realizzi.
  • i CTU hanno individuato nel trasporto pesante del marmo e, in particolare, in quello di scaglie e detriti uno dei fattori maggiormente significativi per la produzione del PM10;
  • le misure adottate dal Comune non hanno inciso in modo rilevante sulla situazione, né è stato messo in atto un adeguato apparato di controllo; il limite giornaliero dei transiti del marmo si è basato sulle sole esigenze di sfruttamento dei bacini marmiferi, senza alcuna verifica tecnica dell’inquinamento prodotto
  • perciò, applicando l’art. 700 cod. proc. civ., il giudice dispone che il Comune di Carrara:
    • potenzi l’impianto di lavaggio camion esistente (compresa l’asciugatura) e ne costruisca un altro entro 3 mesi;
    • vieti il transito nel centro abitato ai camion non transitati nell’impianto di lavaggio (n.d.r.: ciò implica il divieto di transito per i camion provenienti da Campocecina) e predisponga efficaci controlli permanenti per tutto l’orario di transito dei camion;
    • realizzi posti di controllo permanenti per verificare la circolazione dei soli camion autorizzati e il rispetto di tutte le altre prescrizioni;
    • obblighi le cave ad asfaltare le vie di arroccamento;
    • autorizzi l’asporto delle sole scaglie e terre derivanti dalla normale attività estrattiva, vietando l’asportazione dai ravaneti;
    • doti le strade percorse dai camion di dossi limitatori di velocità (in modo che non possano superare i 20-25 km/h) e di canalette laterali per il deflusso delle acque;
    • modifichi periodicamente i transiti, in modo da distribuire disagi e pericoli, rendendo meno rilevante l’esposizione a lungo termine.

Avverso questa sentenza il Comune ha presentato ricorso chiedendone l’annullamento e, in subordine, la richiesta di procrastinare a tempo indeterminato la realizzazione del nuovo impianto di lavaggio (per consentire le progettazioni, gli eventuali espropri di aree, il reperimento delle risorse), di non completare l’impianto di Torano con il tunnel di asciugatura, di non installare i dossi limitatori di velocità per i camion.

In poche parole, se la sentenza non dovesse essere annullata, ne è stato chiesto lo svuotamento sostanziale.

Il ricorso sarà esaminato da un collegio giudicante; in ogni caso, la sentenza ha efficacia immediata e, nell’attesa dell’esito del ricorso, deve comunque essere applicata.

 

4. Proposte Legambiente

Considerato che tutti i dati e gli studi disponibili individuano concordemente la fonte principale del PM10 nel trasporto del marmo e dei suoi detriti, ogni strategia che voglia realmente ridurre l’inquinamento atmosferico di Carrara non può prescindere da misure efficaci rivolte espressamente a tale fonte.

A tal fine, oltre agli obblighi previsti dalla sentenza, si indicano di seguito alcune misure che porterebbero indubbiamente a risultati rilevanti e immediati.

Tab. 8. Misure antipolveri proposte da Legambiente.

 

Legambiente Carrara
Carrara, 26 maggio 2008

 



Per saperne di più:

Documentazione consegnata ai consiglieri comunali, a supporto dell’appello:

Porre fine all’illegalità del Comune sulle polveri sottili: appello ai consiglieri comunali (26/5/2008)

Sulla responsabilità dei camion nella diffusione delle polveri sottili:

2011 Odissea nelle polveri (VIDEO, 4/2/2011) durata: 7’ 55”

Le polveri evitabili – 1. I camion del marmo (VIDEO, 25/4/2010) durata: 8’ 55”

Le polveri sottili di Carrara (PM10). ANALISI STATISTICA (23/12/2009)

Gli autotrasportatori si autoassolvono spacciando l’eccezione per la regola. Ecco perché sbagliano (20/1/2009)

Le proposte di Legambiente al consiglio comunale straordinario sulle polveri sottili (5/9/2008)

PM10: è evidente la responsabilità dei camion del marmo. Ecco le misure da prendere (30/3/2006)

Sulle possibili misure di riduzione delle polveri sottili, ostinatamente respinte dal sindaco:

Alla polizia non piace l’ordinanza camion puliti (VIDEO) (VIDEO, 31/10/2011) durata: 20’ 39”

2011 Odissea nelle polveri (VIDEO, 4/2/2011) durata: 7’ 55”

Le polveri evitabili – 3. (quelle del sindaco) (VIDEO, 16/9/2010) durata: 18’ 05”

Le polveri evitabili – 2. L’impianto della vergogna (VIDEO, 25/8/2010) durata: 10’ 51”

Le polveri evitabili – 1. I camion del marmo (VIDEO, 25/4/2010) durata: 8’ 55”

I bisonti del marmo: polveri a volontà (VIDEO, 15/4/2010) durata: 7’ 13”

Sui trucchi del sindaco Zubbani per rendere innocua l’ordinanza (del suo predecessore Conti) sul fermo camion dopo 3 superamenti:

Gli scrupoli di coscienza del sindaco: come raggirare i cittadini, evitare i fermi camion e non sentirsi un verme? (24/1/2011)

Ordinanza fermo camion: la beffa del sindaco. Uscire dal Far West, ripristinare la legalità (15/5/2008)

Superstizione o trucco? Venerdì porta sfortuna (ai camionisti). Per tutti gli altri giorni li salva l’angelo Zubbani (29/9/2009)

La politica del sindaco sulle polveri sottili è criticata con ironia in:

Assegnato al sindaco Zubbani il premio “Angelo dei camionisti” (31/12/2008)

La normativa nazionale ed europea sulla qualità dell’aria:

La normativa nazionale ed europea sulla qualità dell’aria (30/10/2010)

Sulle ordinanze locali (sindaco e tribunale) relative a polveri sottili, camion e cave:

 Ordinanza Pulizia Camion e Cave n. 35457/2005.pdf (82 KB)

Processo polveri sottili: il testo dell’ordinanza del giudice Bartolini, le disposizioni impartite al comune (24/4/2008)

  Ordinanza fermo camion dopo 3 superamenti PM10 (n. 13848/2007) (98 KB)

Sul mancato rispetto dell’ordinanza comunale da parte dei camion, per omessi controlli della polizia municipale:

Alla polizia non piace l’ordinanza camion puliti (VIDEO) (VIDEO, 31/10/2011) durata: 20’ 39”

Camion con scaglie sporgenti: in un solo giorno 50 violazioni (come i camion multati in due anni e mezzo) (8/9/2011)

La querela a Legambiente: un passo falso che non giova alla polizia municipale (9/8/2011)

La polizia municipale controlla davvero i camion del marmo? (1/7/2011)

La polizia non controlla i camion? Ecco i nostri controlli fotografici (3/5/2011)

Incontro “giovani, sentinelle della legalità” sulle polveri sottili: l’intervento di Legambiente (28/3/2011)

Omessi controlli sui camion del marmo: Legambiente chiede un incontro alla comandante della polizia municipale (21/3/2011)

Ecco i dati dei controlli sui camion del marmo. La polizia chiude gli occhi? (21/3/2011)

Lettera aperta alla comandante: la Polizia municipale non riconosce l’ordinanza comunale? (22/10/2010)

Polizia municipale: perché non dà il suo contributo a ridurre le polveri sottili? (19/10/2010)

Cassoni a tenuta. La polizia ammette: per 3 anni nessun controllo; adesso iniziamo (col sistema più inefficace e ingiusto) (20/3/2009)

Mancati controlli sui camion: le responsabilità della polizia municipale (4/12/2008)

Richiesta alla polizia municipale: controllare il rispetto dell’ordinanza sui camion del marmo (11/10/2008)

 


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