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Prime osservazioni alla bozza di revisione del Piano Strutturale

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Al Comune di Carrara
c.a. Assessore Urbanistica Edilizia Pubblica e Privata – Patrimonio
Andrea Vannucci

 

OGGETTO: revisione del Piano Strutturale

A seguito della Vs. comunicazione del 29.07.2008 con la quale ci avete cortesemente inviato la prima bozza propedeutica alla stesura finale del progetto di piano, nello spirito di massima collaborazione ed in continuità con quanto già anticipato nell’incontro avuto con la S.V., inviamo questa prima serie di valutazioni, di seguito allegate, allo scopo di fornire alcuni contributi costruttivi per la formazione del nuovo Piano Strutturale comunale.

 

Articolo 4 (Obiettivi del piano strutturale)

  • Nella descrizione dell’obiettivo “incentivare il settore turistico”, obiettivo fondamentale ed importantissimo per questo territorio, anche in ragione dell’affermazione di attività economico produttive non impattanti e sostenibili, si ritiene opportuno sostituire la dizione “In particolare attraverso: la costruzione del porto turisticocon la dizione “In particolare attraverso: la definizione del porto turistico”, proprio per non compromettere alcuno degli scenari possibili e sostenibili di realizzazione del porto turistico.
  • Tra gli obiettivi generali del piano riteniamo manchino:
    • il richiamo al non ulteriore consumo di territorio vergine o non ancora insediato/trasformato, pertanto il prioritario riuso, recupero e valorizzazione del territorio già insediato e soprattutto del costruito esistente, con mantenimento dei limiti delle aree urbane vigenti e nessuna nuova costruzione in espansione delle aree urbanizzate esistenti, (in attuazione anche dei principi della legge urbanistica regionale – 1/05);
    • la riduzione del consumo di risorse non rinnovabili, attraverso l’uso esclusivo o prevalente delle tecnologie e tecniche costruttive proprie dell’edilizia eco-sostenibile.


Articolo 6 (Sistemi territoriali)

  • Nella descrizione del “Sistema A – sistema territoriale della pianura costiera” si ritiene più corretto definirlosistema prevalentemente insediato” anziché “sistema prevalentemente urbanizzato”, stante la reale composizione del tessuto territoriale, fatto non solo di parti di città ma anche di residuali aree rurali e seminaturali.
    Sempre nella descrizione del suddetto sistema, mancano i riferimenti ambientali del territorio, quali: il fiume Carrione ed il complesso della rete idrografica di bonifica, le aree seminaturali di Villa Ceci, di Battilana e della Fossa Maestra, le aree agricole residuali di Avenza e Battilana, le aree verdi costituite dalle Pinete litoranee.
  • Nella descrizione del “Sistema B- sistema territoriale pedecollinare e collinare” si ritiene più corretto definire “i tessuti insediativi lineari che convergono verso il Viale XX Settembre e verso la piana costiera”.
    Si ritiene inoltre che manchi il riferimento all’assetto del territorio rurale ancora presente; nel quale peraltro permangono coltivazioni agricole specializzate di pregio (vite e olivo) e di origine storica (vigneti del Candia); si ritiene altresì che manchi il riferimento alla presenza anche di insediamenti accentrati storici (Fontia, Moneta, ecc….).

Quanto segnalato nei due punti sopra riportati è da sottolinearsi anche in rapporto a quanto poi indicato dalle norme di piano nella successiva articolazione dei sub sistemi.

 

Articolo 7 (Sub Sistemi territoriali)

  • Nella descrizione del “Sub Sistema A1 – sub sistema insediativo costiero”, si ritiene non corretta e riduttiva la definizione: “….che comprende l’arenile che rappresenta l’unico affaccio turistico balneare della città e che si caratterizza come polarità turistica, per la presenza della Internazionale Marmi e Macchine polo espositivo di interesse nazionale e del porto commerciale che fa parte del sistema della portualità dell’alto Tirreno”; mentre si ritiene più puntuale ed esaustiva la definizione: “…. che comprende l’arenile che rappresenta il principale affaccio turistico balneare della città, caratterizzato come polarità turistica, anche per la presenza del polo espositivo di interesse nazionale della Internazionale Marmi e Macchine e per la presenza dell’infrastruttura portuale che fa parte del sistema della portualità dell’alto Tirreno”, quanto rilevato anche in ragione di una auspicabile riqualificazione e valorizzazione del territorio costiero, nella quale gli affacci sul mare fruibili possano essere implementati e potenziati.
  • Nella descrizione del “Sub Sistema A2 – sub sistema insediativo della pianura” riteniamo più aderente la descrizione: “…nucleo storico di Avenza che costituisce importante documento della storia insediativa del territorio comunale”.
  • Nella descrizione del “Sub Sistema A3 – sub sistema agricolo paesaggistico” riteniamo un po’ riduttiva la definizione “funzioni agricole di tipo part-time”, forse necessiterebbe una visione di più larga scala, quale la definizione di “funzioni agricole di protezione o di salvaguardia/presidio territoriale o ancora di manutenzione del territorio”; sempre nella descrizione del sub sistema riteniamo che debba essere detto chiaramente che: “…il territorio rurale è destinato all’esercizio delle attività agricole e alla protezione dei beni naturali ed ambientali e del paesaggio; pertanto deve rimanere tale stante la sua esiguità e non può essere considerato come territorio marginale in attesa di forme di urbanizzazione”.
  • Per quanto attiene il “Sub Sistema A4 – sub sistema di Fossone” suggeriamo di verificare se possa risultare più funzionale ricomprendere questa porzione di territorio nel sistema territoriale “B pedecollinare e collinare”, in ragione delle sue reali caratteristiche morfologiche e geografiche ed anche di quanto disciplinato dall’art. 6 lettera B.
  • Nella descrizione del “Sub Sistema B1 – sub sistema insediativo pedecollinare” suggeriamo la definizione completa di “ex ferrovia Marmifera” al fine di non generare fraintendimenti viabilistici; suggeriamo altresì la definizione “…centro storico di Carrara che costituisce il principale documento della storia urbana del territorio comunale….”.
  • Al comma 3, sub sistema C1 dell’alta collina, segnaliamo che il rapporto con il Piano del Parco non possa essere definito dal Piano Strutturale, ma il P.S. debba solamente recepire quanto stabilito dalla legislazione specialistica in materia (L. 1/2005 art. 36, L. 394/1991 –legge quadro sulle aree protette–, L.R. 65/1997 –legge istitutiva dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane–), la quale disciplina già la gerarchia ed i rapporti tra i piani.
    Sempre nel sub sistema dell’alta collina, per le zone destinate all’attività agricola necessita specificare più puntualmente cosa si intenda circa il ripristino ambientale anche per le cave non confermate dal PRAE, in quanto materia molto delicata, per la quale è necessario scongiurare qualsiasi azione di riapertura di cave dismesse, poste al di fuori dei bacini estrattivi legittimati, magari attraverso interventi mascherati da pseudo-ripristino ambientale.
  • Nel sub sistema C2 – sub sistema insediativo montano – riteniamo che, nel sistema di accessibilità dei paesi a monte, una specifica indicazione debba essere fornita circa il recupero e la valorizzazione turistico fruitiva delle reti di sentieri e percorsi storici rurali che sono, o che erano storicamente, presenti attorno ai paesi; soprattutto in funzione di percorsi escursionistici da e verso il Parco delle Apuane e le parti più alto montane, nonché per il recupero di testimonianze storiche, quali quelle costituite da mulattiere, vie di lizza, antiche vie silvo pastorali (soprattutto per i paesi più alti, come Castelpoggio, Noceto, Colonnata).
    Segnaliamo inoltre che anche in questo sub sistema deve essere recepito il rapporto con il Piano del Parco e la relativa disciplina per le zone ricadenti entro i confini dell’area protetta regionale.

 

Articolo 9 (Criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali)

  • Alla lettera “b” – “Risorsa aria”, riteniamo falsa l’affermazione secondo cui: “i dati attualmente a disposizione sia per la qualità dell’aria che per gli inquinamenti atmosferici e acustici …, non permettono, in quanto carenti, l’indicazione di interventi puntuali riferiti a detti argomenti.”Esistono infatti già oggi dati sufficienti a programmare una prima serie di interventi (si vedano su tutti i dati riguardanti le polveri PM10), peraltro interventi assolutamente necessari e prioritari per la salute dei cittadini, anche per rispondere agli obblighi di legge, più volte violati.
    Riteniamo che comunque resti valida la necessità di procedere con le azioni di monitoraggio, sia continuando ed implementando quelle già attivate sia attivandone di nuove.

 

Articolo 10 (Patrimonio naturale e culturale)

  • Nell’elenco dei beni da sottoporre a tutela riteniamo un po’ troppo generica la definizione del punto “a” (“il patrimonio naturale e culturale”), per altro definizione che è già nel titolo dell’articolo.Proponiamo pertanto di articolare il punto con un elenco di beni specifici e propri del territorio, per esempio, per il patrimonio naturale e ambientale: il sistema delle aree boscate (le pinete litoranee e i boschi planiziali residuali, i castagneti cedui e da frutto, le faggete ….ecc.), le zone umide litoranee residuali, le sponde fluviali, i versanti collinari a macchia mediterranea, le praterie sommitali, i versanti rocciosi calcarei, il sistema delle cavità ipogee, ecc…; per il patrimonio storico culturale: il sistema delle ville collinari e pedecollinari (da elencare), i terrazzamenti collinari a viti e olivo, il tracciato della ferrovia Marmifera, le cave storiche e le vie di lizza (da elencare), i siti archeologici (da elencare), ecc… .
  • Riteniamo inoltre opportuno e di maggiore chiarezza per la valenza dell’articolo, al punto “c”, precisare “insediamenti storici”.
  • Segnaliamo infine l’auspicio che nell’articolo seguano ulteriori commi (oltre ai due della bozza proposta), che disciplinino più specificatamente le modalità di uso, tutela, gestione dei beni individuati.

 

Articolo 11 (Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali)

  • Alla lettera “b” – “aree boscate”, segnaliamo di comprendere nell’elenco anche i castagneti cedui, che ad oggi ricoprono la stragrande maggioranza del territorio montano/collinare comunale e che richiedono, più che qualsiasi altra forma di bosco, interventi di avviamento all’alto fusto.
  • Alla lettera “c” – “siti di interesse antropologico, speleologico e alpinistico”, segnaliamo che esistono siti molto importanti anche al di fuori dei confini del Parco delle Alpi Apuane (confini che per altro nel Comune di Carrara sono molto ristretti!).
    Si pensi ad esempio: al sistema delle cavità carsiche ed ipogee ai piedi e a corona dei bacini marmiferi (Grotta del Pizuttello, Tana dei Tufi, Tanone di Torano, ecc…), alle vette e crinali del Monte Maggiore, di Cima d’Uomo, del Monte D’Arma, del Serrone, al sito archeologico di Moneta, …ecc.
    Segnaliamo inoltre che la formulazione delle “prescrizioni” circa le modalità di intervento su tali siti necessita di precisazione, al fine di evitare usi impropri; infatti laddove si prescrive: “…. é consentita la valorizzazione dei manufatti esistenti da destinare a strutture ed attrezzature di supporto, ……, nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree contermini, anche come poli di riferimento e sostegno e la valorizzazione in chiave turistica e per la ricerca scientifica”, crediamo si possano generare fraintendimenti in sede di attuazione, si pensi ad esempio all’applicazione nel caso delle baracche e roulotte, che sono andate a formare, anche con situazioni di abusivismo, una sorta di insediamento presso Campocenica in località Acquasparta, per le quali non può essere oggi ammessa, a posteriori, una legittimazione, anche magari con premi volumetrici e tipologici.
  • Alla lettera “e” – “emergenze storiche, paesaggistiche e ambientali”, segnaliamo un errore (forse) di stampa, laddove si cita “la cava Piccinichi” riteniamo  debba intendersi (probabilmente) “la cava Piscinicchi”(in località Canal D’Abbia); anche qui inoltre (come già detto per la lettera “c”) segnaliamo che esistono emergenze molto importanti anche al di fuori dell’elenco di cui all’allegato B della L.R. 5/1985.Si pensi per le zone montane ai boschi della Maestà, alla strada panoramica Castelpoggio-Campocecina con il Piazzale dell’Ucceliera, al Monte Borla, al Morlungo e Foce di Pianza, all’alto Bacino Marmifero dei Vallini, alle antiche vie di lizza di Cima D’Uomo e degli stessi Vallini oltre a quanto già segnalato per i sopra citati siti di interesse antropologico, speleologico e alpinistico.
    Ma, se si tratta di una ricognizione delle emergenze su tutto il territorio comunale, segnaliamo la necessità di completare la descrizione anche con tutte quelle localizzazioni rilevanti presenti nelle zone collinari, pedecollinari e di pianura; si pensi al Parco e Villa della Padula, fino al Parco e Villa Ceci, attraverso il Castello di Moneta, le altre Ville delle colline sopra Carrara, ecc.
  • Alla lettera “g” – “le pinete litoranee”, riteniamo inammissibile la previsione della realizzazione di “viabilità di collegamento” all’interno di questi spazi verdi, divenuti ormai gli unici spazi verdi fruibili per zone densamente abitate come Marina, stante pertanto la loro esiguità in rapporto al territorio costiero urbanizzato; proponiamo semmai la possibilità di previsione di sistemazione di percorsi ciclo-pedonali ad hoc per la fruizione di queste aree verdi e/o funzionali alla realizzazione di un sistema di mobilità ciclabile del territorio comunale.
    Sempre in questo punto laddove viene correttamente previsto il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto fusto esistenti, proponiamo di aggiungere: “nonché la loro implementazione ed integrazione con interventi volti allo sviluppo del sottobosco tipico degli habitat naturali litoranei”.
  • Alla lettera “i” ci preoccupano particolarmente i puntini sospensivi del paragrafo dedicato alla zona della Fossa Maestra. Ribadiamo, come già più volte espresso, l’inammissibilità di interventi di urbanizzazione, trasformazione, costruzione, sull’area, in quanto unica area litoranea rimasta in una condizione di quasi naturalità, per la quale è possibile un recupero pressoché integrale della zona umida retro dunale e di foce; come sentenziato dal dispositivo giudiziario che ha consentito la demolizione del residence abusivo; come già sancito dal vigente piano strutturale, il quale nell’Unità Territoriale Organica Elementare Arenile definisce l’area come “zona umida” fronte mare, posta alla foce del torrente Parmignola, che dovrà essere attrezzata naturalisticamente e protetta, onde farla divenire un’oasi biotopicamente ed ecologicamente significativa, in collegamento a quella limitrofa di Battilana; e come disciplinato dal piano particolareggiato dell’arenile, il quale ricomprende l’area della Fossa Maestra nel sistema degli spazi pubblici e ne ribadisce la destinazione d’uso ad “Area umida”; e ancora lo stesso piano particolareggiato, nella valutazione degli effetti ambientali, a riguardo della pericolosità idro-geologica, classifica l’area della Fossa Maestra con “grado di pericolosità 4”, secondo cui “le condizioni del sito sono tali da far ritenere che esso può essere interessato da probabili fenomeni di liquefazione dei terreni”; tali condizioni, nella corrente ingegneria civile, risultano inidonee a forme di urbanizzazione e/o di insediamento di strutture e infrastrutture di qualsiasi genere.
  • Alla lettera “m”, riconfermiamo l’assoluta priorità della salvaguardia di questo importantissimo documento/testimonianza del territorio comunale e della sua storia, quale è il tracciato della ex Ferrovia Marmifera; pertanto ribadiamo l’inammissibilità di interventi di trasformazione e della conversione del tracciato per viabilità veicolare.
    Riteniamo invece prioritaria nel piano l’indicazione del restauro dei manufatti storici ancora presenti e del recupero del tracciato ad asse verde attrezzato/parco urbano lineare (“greenway”), tale da costituire un percorso ciclabile di valenza turistica extra-territoriale, da svilupparsi anche come museo territoriale all’aperto e da integrarsi con percorsi per il ciclo turismo di carattere nazionale ed europeo.

 

Articolo 12 (Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali)

Segnaliamo un errore (probabilmente) di stampa; laddove si cita “Villa Monsoni” riteniamo  debba intendersi “Villa Monzone”(?).

 

Articolo 13 (Indirizzi per la tutela e valorizzazione degli insediamenti)

  • Particolare attenzione dovrà essere posta nella stesura definitiva di questo articolo, stante il fatto che dal comma 3 in poi si dovranno disciplinare i puntuali interventi di trasformazione del territorio.A titolo generale richiamiamo la necessità del non ulteriore consumo di territorio vergine o non ancora insediato, inderogabile per un territorio di estensione limitata, già saturato dall’urbanizzazione e pertanto con un elevatissimo consumo della risorsa primaria territorio, come è quello di Carrara (che dovrebbe già essere anticipata negli obiettivi generali del Piano); pertanto il prioritario riuso, recupero e valorizzazione del territorio già insediato e soprattutto del costruito esistente, con mantenimento dei limiti delle aree urbane vigenti e nessuna nuova costruzione in espansione delle aree urbanizzate esistenti.Oltre all’implementazione, attraverso tutti gli interventi previsti, del livello di standard del territorio, con particolare riferimento alle dotazioni di aree verdi, di spazi pubblici fruibili, di parcheggi (in attuazione anche dei principi fondanti della legge urbanistica regionale – 1/05).

 

Articolo 16 (Disciplina del sistema funzionale produttivo)

  • Al comma 3 lettera “b” – “porto commerciale”, rileviamo la necessità di adeguare il dettato ad una forma più adatta allo strumento principale di pianificazione del territorio comunale: “… è previsto il potenziamento, secondo quanto sarà previsto dal Piano Regolatore del Porto, nella prospettiva di una coerente integrazione con le funzioni e le esigenze dell’area urbana e della eliminazione degli impatti sulle zone residenziali e turistiche circostanti”; quanto rilevato anche al fine di fornire chiari indirizzi per la risoluzione delle esigenze che provengono dall’abitato di Marina ed in attuazione dei disposti della legge urbanistica regionale e dei relativi regolamenti attuativi secondo cui anche i piani regolatori dei porti sono strumenti specialistici di pianificazione del territorio, che discendono dagli strumenti generali e che sono approvati secondo procedure democratiche.
    Parimenti, al successivo capoverso del medesimo punto proponiamo di adeguare il dettato: “la razionalizzazione del trasporto su gomma e su ferro dovrà eliminare l’interferenza con il Viale Colombo. Particolare attenzione dovrà essere posta alla previsione di adeguate opere infrastrutturali e di servizio dentro e fuori l’area portuale connesse alla nautica.”
  • Al comma 3 lettera “c” – “area retroportuale”, proponiamo di aggiungere al dettato: “… ponendo particolare attenzione alle infrastrutture ed ai collegamenti, in modo tale da eliminare o mitigare le interferenze e gli eventuali impatti con le altre funzioni della città…”.

 

Articolo 17 (Disciplina del sistema funzionale del Carrione)

  • Al comma 2, risulta difficile valutare la portata dell’articolato in quanto mancante della parte più importante, ossia le previsioni di eventuali trasformazioni e interventi…L’articolo risulta comunque, nello stato presentato, carente di indirizzi precisi e pregnanti, soprattutto per quanto dovrà concernere indirizzi chiari circa la delocalizzazione/trasformazione/riconversione dei sistemi produttivi ancora oggi presenti lungo l’asta idrografica, per i quali già il vigente P.S. proponeva indirizzi, che però sono risultati pressoché interamente disattesi nel corso degli anni, anche a fronte invece di richieste di nuovi insediamenti (non industriali) sul territorio.

 

Articolo 18 (Disciplina del sistema funzionale turistico e complementare turistico)

  • Al comma 2, lettera “a”, laddove si richiama il recupero del patrimonio edilizio alberghiero esistente, non è chiaro se da intendersi anche per altri usi, ancorché sempre turistici ma non di carattere squisitamente alberghiero; in quanto parlare di patrimonio alberghiero esistente nel territorio comunale pare molto ottimistico, stante che ad oggi in tutto il comune sono rimasti solo 4 alberghi! Dei quali uno già ora in via di dismissione; pensare di fornire risposte locali alla domanda turistica con soli 3 alberghi, francamente ci pare un po’ difficile.Pertanto chiediamo di porre particolare attenzione a questa delicata materia, soprattutto con una verifica delle reali situazioni sul territorio, scongiurando la perdita anche delle ultime potenzialità di ricettività alberghiera sul territorio di Carrara.
  • Tra i criteri di disciplina delle attività turistiche proponiamo di inserire anche il Parco delle Apuane, con il suo sistema territoriale della montagna ed alta montagna da Castelpoggio al Monte Sagro attraverso Campocecina.

 

Articolo 19 (Disciplina del sistema funzionale marmo)

  • Nella bozza proposta l’articolato non è stato ancora redatto; sottolineaiamo come questo sia un aspetto fondamentale per il territorio di Carrara, e soprattutto per gli impatti diretti e derivati che dalla gestione di tale settore possono derivare, il quale pertanto non può essere trattato in maniera marginale o secondaria.

 

Articolo 20 (Disciplina del sistema funzionale della mobilità)

  • Al comma 3 riteniamo assolutamente inopportuno inserire la “ex Via Marmifera” (se per tale si intende il tacciato della ex Ferrovia Marmifera) tra gli interventi previsti “sulla viabilità per consentire una maggiore percorribilità dei flussi veicolari di attraversamento della città, in particolare di quelli industriali…”, soprattutto per quanto attiene il tracciato da San Martino ad Avenza. Per quanto sopra richiamiamo in toto l’osservazione fatta per l’articolo 11 lettera “m”.
  • Rileviamo inoltre che nell’articolo mancano specifica disciplina e previsioni/indirizzi circa la mobilità ciclistica; soprattutto nella direzione della costituzione di un vero sistema di mobilità ciclabile nel territorio comunale.
    La mobilità ciclistica, se correttamente pianificata attraverso una rete capillare di piste ciclabili autonome, di percorsi protetti e in sede mista, che colleghino tutte le principali polarità del territorio (scuole, centri commerciali, zone residenziali, zone turistiche, uffici), come ormai ampiamente dimostrato in tutte le principali città anche toscane, risulta essere un validissimo contributo alla risoluzione dei problemi di traffico urbano (ovvio sottolineare il contributo più sostenibile e più eco-compatibile tra quelli oggi possibili).

 

Articolo 21 (Disciplina del sistema funzionale dei servizi)

  • Al comma 2, dove si dispone delle modalità di attuazione degli standard urbanistici (“Le aree destinate a standard dovranno essere realizzate… ecc… di seguito fino alla fine del capoverso”), si ritiene limitativo e preclusivo disporne la realizzazione degli standard solo da parte dell’Amministrazione Comunale, in quanto di norma e frequentissimamente, secondo inoltre quanto previsto di legge, nell’attuazione dei piani gli standard possono essere realizzati anche da soggetti privati, i quali poi ne cedono la gestione e l’uso all’amministrazione pubblica.Per quanto sopra, al fine di garantire maggiormente la reale attuazione degli standard necessari, chiediamo che il disposto del secondo comma terza alinea sia così modificato: “Le aree destinate a standard potranno essere realizzate dall’Amministrazione Comunale (e programmate attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune), da altri soggetti pubblici o da soggetti privati; a questi ultimi è fatto obbligo a seguito della realizzazione cedere le aree all’Amministrazione Comunale, attraverso apposite convenzioni, che ne dovranno regolare l’uso e la fruizione pubblici, la gestione, le modalità di manutenzione e quant’altro pertinente gli specifici casi.”

 

Articolo 22 (La perequazione urbanistica)

  • Riteniamo che, stante la possibile rilevante portata in fase di attuazione, l’articolo, nella stesura formulata, sia ancora molto generico, mancando indicazioni e disciplina specifici per il caso del territorio comunale.
    Richiamiamo la massima attenzione per questo tema.

 

Articolo 25 (Il dimensionamento del piano)

  • Riteniamo che anche in questo caso l’articolo nella stesura formulata sia troppo generico.
    Richiamiamo la necessità per un corretto dimensionamento della valutazione dei dati numerici.

 

Articolo 27 (La disciplina delle Unità territoriali organiche elementari)

  • Nella bozza proposta l’articolato non è stato ancora redatto; sottolineaiamo come questa sia una parte fondamentale per l’operatività del piano.

 

Articolo 28 (Criteri per la valutazione dei piani e programmi di settore)

  • Al comma 3 lettera “c” – “Piani della mobilità, piste ciclabili, parcheggi”, riteniamo tautologico, e pertanto inutile oltre che poco opportuno (stante anche l’importanza per la città del tema), evidenziare che: “tali piani sono facoltativi”.
    Esistono infatti già leggi sovraordinate che ne regolano valenza ed obbligatorietà, alle quali comunque il p.s. deve sottostare. Crediamo che la sottolineatura possa ingenerare nelle Amministrazioni che dovranno gestire ed attuare il p.s. errori o fraintendimenti di valutazione circa l’importanza e la necessità fattiva di questi settori.

 

Articolo 29 (La mitigazione degli effetti ambientali)

  • Riteniamo che anche in questo caso l’articolo nella stesura formulata presenti elementi di genericità.
    Richiamiamo che comunque manca di una parte importantissima, quale quella degli indirizzi per l’attuazione dei principi dell’edilizia sostenibile (come già peraltro richiamato anche nelle osservazioni agli obiettivi del piano), anche a maggiore specificazione di quanto indicato all’articolo 9 delle norme., circa la “Risorsa energia”.
    Per quanto sopra e stante anche gli obblighi di legge sulla materia, proponiamo di aggiungere almeno un comma così composto:“Gli interventi sugli edifici esistenti che eccedono la manutenzione straordinaria devono adeguarsi ai principi dell’edilizia sostenibile, come disciplinati dal Titolo VIII Capo III della legge regionale 1/2005 e dalle relative “Linee guida” emanate dalla Giunta Regionale Toscana, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

    • la riduzione/abbattimento della diffusione di prodotti chimici che comportino rilevanza ambientale ed impatto nel caso di futuri smaltimenti;
    • l’utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e riuso, e non prodotti da processi di sintesi o da derivati del petrolio;
    • l’uso preferenziale di strutture di coibentazione in materiali naturali (quali legno, sughero, cellulosa e simili), in luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici;
    • la prioritaria attuazione di tecniche passive per la climatizzazione e il confort termico degli edifici;
    • la realizzazione di forme di approvvigionamento termico/energetico da fonti rinnovabili e/o ad emissioni zero, tra le quali prioritariamente l’installazione di pannelli solari/fotovoltaici, l’installazione di impianti alimentati da biomasse e/o biocarburanti;
    • la realizzazione di opere ed impianti per il risparmio energetico e per il contenimento dei consumi idrici;
    • l’installazione di attrezzature ed impianti per il riutilizzo ad uso civile delle acque meteoriche.”

Carrara, 23 agosto 2008
Legambiente Carrara

 



Per saperne di più:

Sul Piano Strutturale:

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Variante al Piano dell’Arenile. Speculazione in vista per l’area della Fossa Maestra (9/8/2006)

 


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