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Il Comune stravolge il regolamento regionale sul garante della comunicazione! Intervento in consiglio comunale

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Nel Consiglio Comunale del 26 luglio Mariapaola Antonioli, a nome dei comitati e associazioni riuniti, è intervenuta in merito all’approvazione del “Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione del Comune di Carrara”. Si riporta di seguito il testo dell’intervento.


 

Il regolamento comunale ha una concezione ben diversa da quello regionale

Il  “Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione”, che viene posto in votazione stasera, solo apparentemente si ispira al Decreto 1 agosto 2006 n. 39/R che la Regione Toscana ha emanato per attuare gli articoli 19 e 20 della legge regionale 1/2005, relativi all’istituzione della figura del  Garante della Comunicazione e alla disciplina delle sue funzioni.

“Solo apparentemente” perché il confronto attento tra i due testi evidenzia una diversa concezione ad essi sottesa.

 

Il regolamento regionale: il garante assicura la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle scelte

In particolare, l’art. 2, c.1 del Regolamento regionale dice che “La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia il Piano di indirizzo territoriale della Regione, ………, e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione…” .

Cosa si intenda con partecipazione dei cittadini a tutte le fasi di costruzione dello strumento pianificatorio è ulteriormente specificato nell’art. 6, c.1 in cui si dice che “Il garante assicura che l’informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Regione sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento programmatorio”.

Dunque il cittadino partecipa fin da subito a tutte le fasi della pianificazione e “partecipare” è chiaramente usato nella sua accezione tecnico-specialistica, come si confà al tipo di testo in cui compare e non banalmente come sinonimo di informazione.

 

Il regolamento comunale: il garante assicura ai cittadini solo l’informazione sulle scelte già fatte

L’art. 2 del Regolamento comunale, recita invece: “Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la conoscenza e l’informazione di ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, comunque denominati, di competenza del Comune di Carrara….”  e  nell’art. 4 riafferma che “Il Garante assume ogni iniziativa utile ad assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte relative alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune, promuovendo una appropriata informazione ai cittadini, singoli o associati, su tali procedimenti”.

Nel Regolamento comunale, quindi, il cittadino viene solo informato sulle scelte (parola con cui, convenzionalmente, si intendono decisioni già definite) del pianificatore senza concorrere in alcun modo a costruire, attraverso un processo partecipativo, la pianificazione del territorio.

Avevamo già sperimentato,  durante l’iter di adozione della Variante al Piano Strutturale, che la nostra Amministrazione è solita assegnare a partecipazione il significato riduttivo e improprio di informazione dei cittadini su scelte ormai definite. Sinceramente, speravamo in una crescita culturale dei nostri Amministratori, magari aiutati anche dalle numerose critiche nel merito.

 

Funzioni del garante: nel regolamento regionale è sovraordinato al responsabile del procedimento

Passiamo ora a considerare l’aspetto importante delle funzioni e dei compiti del Garante.

Nell’art. 6 del Regolamento regionale questi compiti vengono declinati con chiarezza. Vertono sostanzialmente sul controllo dell’attività di comunicazione che il Responsabile del procedimento deve compiere al fine di garantire la “effettiva ed efficace partecipazione .. ” dei cittadini.

Di fatto, quindi, la figura del Garante riveste un ruolo sovraordinato rispetto al Responsabile del procedimento, in quanto proprio al Garante spetta fissare i criteri cui il Responsabile del procedimento (c.2°) deve attenersi. Ancora a lui spetta verificare il rispetto di tali criteri. (c.2b, c).

 

Funzioni del garante: nel regolamento comunale collabora col responsabile del procedimento

Secondo quanto è scritto nel Regolamento comunale (art.4), invece, il ruolo preminente del Garante sparisce: Garante  e Responsabile del procedimento, infatti,  “collaborano”.

In sostanza la posizione del Garante si ritrova indebolita rispetto al Responsabile del procedimento che, in quanto dirigente del Comune, tenderà a realizzare quanto deciso dall’Amministrazione piuttosto che ad ascoltare le richieste dei cittadini.

In breve: mentre la Regione mira a far partecipare i cittadini all’elaborazione delle scelte di pianificazione e, a tale scopo, nomina un Garante perché controlli che il Responsabile del procedimento operi al fine di garantire la partecipazione di singoli o di associazioni, il Comune di Carrara si limita a informare i cittadini su scelte già fatte e imbriglia il ruolo del Garante a collaboratore paritetico del Responsabile del procedimento la cui funzione è “limitata” all’informazione ex post.

 

Regolamento comunale: criteri ad hoc per la scelta del garante?

Un’ultima osservazione merita l’art. 3 del Regolamento comunale che definisce i criteri per la scelta del Garante.
Il testo originario di tale Regolamento era nel merito molto vago. Le modifiche apportate successivamente in commissione Attività produttive e Affari istituzionali ancora una volta a prima vista sembrerebbero non deviare dall’art. 3, c.2 del Regolamento regionale.

In verità, però, vi compare una bizzarra specificazione: tra le lauree citate compare anche quella in psicologia, a nostro avviso di non immediata pertinenza col profilo professionale di un Garante della comunicazione.

Anche “l’idonea preparazione professionale” del c.2  dell’art. 3 (Reg. regionale) viene specificatamente dettagliata nel Regolamento comunale con il riferimento ad “analoghe esperienze presso altri Enti”.

L’introduzione di queste particolareggiate specificazioni può legittimamente ingenerare il sospetto che, secondo una prassi purtroppo molto diffusa, si bandisca un concorso avendo già in mente chi dovrà essere il vincitore, ritagliando quindi un profilo ad personam. In questo caso, una persona con laurea in Psicologia e con esperienza professionale maturata nel comune di Carrara!

 

Il regolamento comunale è costruito in modo da impedire la partecipazione

In conclusione, il Regolamento che state per approvare, nella sua voluta ambiguità e solo apparente conformità al testo Regionale,  è costruito in modo tale da impedire l’autentica partecipazione popolare alla pianificazione del territorio.

Gioca sull’equivoco di un’equiparazione tra Garante della comunicazione e Garante dell’informazione al cittadino.

Finge di ignorare che nel Regolamento regionale il Garante della Comunicazione è invece il “cane da guardia della partecipazione dei cittadini”.

 

Il Comune finge di ignorare il regolamento regionale

Vorremo infine anticipare una prevedibile obiezione: il Regolamento comunale viene approvato in attuazione agli art 19 e 20 della Legge regionale 1/2005 e ne riporta, quasi letteralmente, quanto detto all’art. 20, c.1 in merito alle funzioni del Garante cioè “assicurare la conoscenza delle scelte… promuovere l’informazione”.

L’Amministrazione, però, non tiene deliberatamente conto delle precisazioni e spiegazioni dettagliate che la Regione ha sentito la necessità di fornire con un successivo Regolamento attuativo (1 agosto 2006 n.39/R) nel quale, come abbiamo chiaramente mostrato, viene esplicitamente  affidata al Garante la finalità di “assicurare  la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti pianificatori”.

 

Respingere il regolamento comunale e adeguarlo a quello regionale!

Per tutti questi motivi vi chiediamo di respingere il testo approvato in Commissione e di predisporne uno nuovo che di fatto riproponga, con i soli e inevitabili adattamenti legati al diverso contesto operativo (comunale e non regionale) il regolamento Regionale attuativo (1 agosto 2006 n. 39/R).

 



Nota di redazione:
Nella discussione del Consiglio Comunale, il sindaco ha criticato l’intervento dei comitati come “politico”, rivendicando il diritto di decidere in quanto investito del mandato popolare ricevuto con l’elezione. Il Consiglio ha approvato a larga maggioranza, senza alcuna modifica, il testo predisposto dalla commissione. È singolare che un’amministrazione di centro-sinistra abbia respinto la proposta di adeguare il regolamento comunale a quello della Regione Toscana, amministrata da una giunta dello stesso colore politico. 


 

Per saperne di più:

Leggi l’intervento delle associazioni nel Consiglio comunale del 17/8/2010:

Le associazioni scrivono al garante della Toscana «il Comune di Carrara svuota la legge sulla partecipazione» (17/8/2010)

Leggi la risposta del garante regionale della comunicazione (23/8/2010):

Il garante regionale: «il regolamento del Comune di Carrara è legittimo, ma senza partecipazione non c’è buon governo del territorio» (23/8/2010)

Altra documentazione di approfondimento:

Regolamento Comune Carrara su garante comunicazione, 27/7/2010 (PDF 102 Kb)

Regolamento Regione Toscana sul garante della comunicazione 1/8/2006 (PDF 43 Kb)

Legge Regione Toscana n. 1/2005 “Governo del territorio” (PDF 528 Kb)

Per il resoconto di una bella esperienza locale di partecipazione si veda:

Il percorso partecipativo sul water front promosso da AmareMarina: quale futuro per il fronte mare? (30/6/2010)

 

 


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