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Esposto per il riconoscimento delle cave come beni comuni

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Al Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Toscana, Lazio ed Umbria
Roma, via Sallustiana, 10

 

RICORSO EX ART. 76  R.D. n. 332/1928

Oggetto: Accertamento dei diritti spettanti ai cittadini di Carrara sui beni di Demanio Civico costituiti dagli Agri Marmiferi delle soppresse Vicinanze.

 

Ricorrono all’Ecc.mo Commissario,

Fusani Ildo, nato a Carrara il 4/11/1953, residente in Carrara, via Roma n.11, c.f. FSN.LDI.53S04.832M.
Moisè Umberto, nato a Carrara il 4/3/1956, residente in Carrara, viaVerdi n. 3, c.f.  MSO:MRT.56C04.B832R.
Bartolini Matteo, nato a Carrara l’ 8/11/1975, residente in Carrara, via Mazzini n.18, c.f.BRT.MTT.75S08.B832B.
Piccioli Avv. Cesare, nato a Carrara il 5/5/1924, residente in Carrara, via VII luglio n.7, c.f.  PCC.CSR.24E05.B832W.
Orsini Daniele, nato a Carrara il 6/1/1967, residente in Carrara, via Bigioni n. 17, c.f.  RSN.DNL.67A06. B832Q.

Tutti nati e residenti in Comune di Carrara , rappresentati e difesi per delega in calce dall’Avv. Licio Corfini, con domicilio eletto in Roma , via Muzio Clemente n. 68, nello studio dell’Avv. Luca Pardini.

 

Premettono

 

I comparenti, cittadini di Carrara, ivi nati e residenti da più generazioni, in quanto tali legittimati al presente ricorso giurisdizionale, e singolarmente qualificati all’azione dalle attività svolte, nel corso pubblici uffici e a titolo personale, per la tutela ambientale e giuridica degli Agri Marmiferi Carraresi, sentono il dovere di reagire all’ attuale degrado economico e sociale del settore marmo, invocando il rispetto delle ancora vigenti ma inapplicate norme di Uso Civico Vicinale nelle quali si radicava il Sistema Estense del 1751 e del 1846, tutte finalizzate a una corretta gestione del bene collettivo  a beneficio della popolazione.

È ormai accertato che gli Agri Marmiferi del Comune di  Carrara, benchè catastalmente intestati a quest’ultimo, e regolati da una speciale mormativa mineraria, mantengono la natura di beni di Demanio Collettivo appartenenti alla popolazione.

Ne consegue che mentre l’attività estrattiva resta regolata da una disciplina di carattere minerario, affidata al Comune dall’art. 64 del R.D. 1443 del 1927, nonché dalla L.R. n. 104 del 1995 e dalla L.R. n. 78 del 1998, devono essere  contestualmente garantiti ai membri della collettività i benefici propri di ogni situazione di Bene  Civico, come disposto dalla Legge n. 1765 del 1927 e dal  R.D. n. 332 del 1928.

Non esiste infatti alcuna incompatibilità fra le due discipline, perché le utilitates personali sul bene civico, possono essere realizzate senza pregiudizio del regime minerario di diritto amministrativo.

La Regione Toscana nel 1994 avviò il procedimento di verifica e di accertamento degli Usi Civici e delle Terre Collettive esistenti nel Comune di Carrara, a norma dell’art. 29 del R.D. n. 332 del 1928. Nel corso dell’istruttoria, il Decreto Dirigenziale n. 258 del 17/1/1996 dispose la prescritta perizia demaniale, affidandola al Dott. Nino Angeli esperto del settore, e dandone comunicazione al Comune di Carrara con lettera racc. A.R. del 31/1/1996. La perizia venne consegnata in termini all’ Ufficio Regionale, il quale la inviò al Comune di Carrara, per gli adempimenti di cui all’art. 30 del citato R.D. n. 332 del 1928, ossia per il suo deposito in Segreteria e per la sua pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio. (Doc. 1). Il deposito in Segreteria e la pubblicazione avvennero regolamente, e copia della relazione, debitamente timbrata pagina per pagina, venne restituita all’Ufficio Usi Civici della Regione il 30/4/1997, insieme alla relata di pubblicazione all’Albo Pretorio. (Docc. nn. 2 e 3).

La relazione del perito demaniale accertava la natura di Demanio Civico degli agri vicinali di Carrara, passati al Comune nel 1812
e quanto alla parte interessata da giacimenti marmorei (c.d.Agri Marmiferi) non ravvisava nella loro particolare disciplina elementi che modifichino in modo radicale la natura degli stessi agri fissata dalla normativa preunitaria. (pag. 22).
A questo punto la Regione, ai sensi dell’art. 31 del R.D. n. 332 del 1928 e del D.P.R. n. 616 del 1977, avrebbe dovuto procedere in via amministrativa alle conseguenti operazioni di reintegra e di ripristino della legalità.

Le risultanze della relazione peritale (Doc. n. 4) sono sostanzialmente le seguenti:

  1. La perizia ha verificato la consistenza dei beni oggetto dell’indagine, e ne ha delimitato l’ambito in apposite planimetrie catastali e in mappe topografiche, elencando altresì i relativi mappali
  2.  Di tali beni ha accertato la provenienza da terre collettive delle Vicinanze di Carrara (i cosidetti agri vicinali boschivi e pascolivi), disciplinati dagli Statuti del 1574, dal diritto consuetudinario vicinale ivi richiamato, e quanto all’escavazione dei marmi dall’ Editto dell’ 1/2/1751 e dalle sue successive integrazioni del 14/7/1846 e del 3/12/1846
  3. A seguito di un accurato esame della normativa e della documentazione dell’epoca, ha quindi accertato l’originaria natura di Dominio Collettivo, costituito da terre inalienabili e imprescrittibili per legge, il cui godimento era riservato ai membri della Vicinanza, sia in forma promiscua che singola.
  4. In particolare ha descritto gli effetti dell’Editto dell’1/2/1751, il quale, con implicita rinuncia alla regalìa sovrana sulle cave di marmo, aveva attribuito il sottosuolo marmifero alle Vicinanze proprietarie del soprassuolo, con obbligo di concederne la lavorazione unicamente ai propri membri. ( Benchè l’Editto del 1812 avesse soppresso le Vicinanze, devolvendone gli agri al Comune, restò in vigore l’Editto dell’ 1/2/1751 sul quale si basa ancor oggi la natura di Demanio Civico degli agri marmiferi.)   ( Doc. n. 5 )

Da quanto sopra emerge che gli agri marmiferi sono soggetti tanto alla normativa mineraria, per ciò che attiene alle modalità concessorie e all’esercizio dell’escavazione, quanto alla normativa sugli Usi Civici.  Si tratta pertanto di due aspetti distinti di un’unica situazione giuridica complessa.

Ne deriva che il Comune di Carrara, titolare del potere regolamentare ex R.D. n. 1443/1927, opera in duplice veste: quando agisce in qualità di Ente Autonomo Territoriale tutela interessi generali quali l’attività estrattiva e l’economia locale del marmo, ma in quanto Ente Esponenziale della Collettività titolare del Bene Civico, deve contestualmente assicurare ai cittadini ciò che ad essi compete a fronte dello sfruttamento delle loro secolari proprietà demaniali.

Il perito conclude formulando la proposta che il Comune, per le terre interessate dall’escavazione del marmo, emani un apposito regolamento che contenga precise indicazioni per la tutela dei diritti delle popolazioni; gli eventuali proventi  derivanti da tale gestione dovranno essere investiti a favore dello sviluppo del territorio e comunità della montagna. ( pag. 23)
E’ oggi acquisito che ove gli agri collettivi delle comunità della montagna siano stati devoluti ai comuni,  i diritti di uso civico vengano riconosciuti alla popolazione comunale.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

 

Espongono

 

Prima di formulare le singole istanze del ricorso, è opportuno illustrare la condizione attuale degli agri marmiferi, a complemento delle indagini svolte dal perito Dott. Angeli.

Viene spontanea una domanda: perché il Comune non ha mai fatto valere la natura di Beni Civici dei suoi agri marmiferi?

Anzitutto la materia era poco conosciuta, era raramente trattata in sedi accademiche e mai in sede politica, quasi fosse un relitto giuridico, da lasciar estinguere per consunzione naturale. Il tutto in omaggio al concetto assoluto del diritto di proprietà allora imperante.

Ma soprattutto il Comune di Carrara era costretto alla difensiva contro continui attacchi di ceti imprenditoriali interessati a mantenere lo status quo negli agri marmiferi. Per giustificare in qualche modo le troppe occupazioni abusive, si sosteneva in maniera apodittica la natura privatistica del regime concessorio estense, e si contestavano i poteri autoritativi del Comune. Donde una situazione conflittuale protrattasi per più decenni, finchè il Comune ottenne piena soddisfazione, attraverso numerose e sempre conformi sentenze del Giudice Ordinario e del Giudice Amministrativo.

In quel contesto di viva conflittualità, un’azione diretta all’accertamento del Demanio Civico, con i suoi complessi procedimenti e le inevitabili contestazioni, avrebbe differito troppo a lungo il riconoscimento della natura pubblicistica degli agri e dei poteri del Comune in materia mineraria. Ora che la verifica regionale è definitiva, che il Comune vi ha prestato acquiescenza, e che il presente giudizio non chiede singoli provvedimenti che possano ledere interessi privati, non esistono remore per la enunciazione dei principi che devono informare l’azione amministrativa del Comune e il Regolamento Comunale.

A complemento di quanto esposto nella perizia del Dott. Angeli, è utile ricordare che parallelamente al defatigante contenzioso sul Regolamento degli Agri Marmiferi, si svolgeva un’ attenta ma poco nota ricerca sulla loro natura di Bene Civico: Vincenzo Cerulli Irelli e poi Giuseppe Morbidelli negli anni ’70 vi ravvisarono un vero e proprio Demanio Civico; numerose tesi di laurea discusse in più Università conclusero nello stesso senso; infine il principo fu sostenuto in due importanti Convegni Nazionali sugli Usi Civici del 1991 e del 1994. (Doc.n.6 )

Comunque le Amministrazioni Comunali del tempo presero atto di quanto sopra, e se ne trova traccia nel Regolamento ex art. 64 delle Legge Mineraria del 1927, adottato nel 1988, modificato nel 1994 e approvato dalla Regione nel 1995.

In primo luogo (art. 2 comma 2) si manteneva il principio che al ricercatore spettasse il diritto assoluto di preferenza a ottenere la concessione, in tal modo sottratta al potere discrezionale del Comune. (Infatti il Sistema Estense riconosceva a colui che per primo avesse aggredito il monte, praticando il cosidetto tentativo di cava, un diritto soggettivo perfetto.)

Si disponeva (art. 10, comma 4) che il provento dei canoni di concessione fosse devoluto per il 50% a favore del settore del marmo e dell’ambiente montano. (Vincolo di destinazione del tutto inconsueto quando si tratti di ordinarie entrate patrimoniali). Infine si dettavano norme transitorie (art. 14) per la legittimazione delle numerose occupazioni abusive, mediante il rilascio di concessioni in sanatoria. (In evidente analogia alle legittimazioni degli usi civici.)

Il Regolamento del 1995 attingeva pertanto ai principi del diritto minerario statale, ma nel contempo adottava alcune essenziali disposizioni, in parte di diritto estense, riconducibili al regime dei Beni Civici.

Ma dopo la verifica regionale  avvenuta nel 1997, le Amministrazioni Comunali non si sono attivate per integrare il Regolamento sotto quest’ultimo aspetto. Si può trovarne una parziale spiegazione nel fatto che la Città di Carrara riceveva un cospicuo beneficio dall’entrata della Tassa Marmi istituita nel 1911, i cui proventi erano destinati non solo alla manutenzione delle strade  dissestate dai trasporti del marmo, ma venivano impiegati in vario modo a beneficio della collettività.

Per meglio conoscere  la natura  di questa singolarissima entrata, si deve ricorrere ai lavori della Camera dei Deputati, dove nella seduta dell’1/7/1911, di fronte all’obiezione che l’istituenda Tassa sui blocchi uscenti dal Comune di Carrara fosse un dazio di esportazione, l’On.le Viazza, l’On.le Chiesa e soprattutto l’On.le Giovanni Giolitti, allora Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni, con la sua riconosciuta autorevolezza di alto magistrato del Consiglio di Stato, replicarono unanimi che si trattava non già di istituire un nuovo dazio di esportazione, ma di disciplinare un diritto patrimoniale spettante al Comune di Carrara fin dai passati regimi. (Doc. n. 7)

Ciò che i parlamentari del tempo avevano acutamente percepito a giustificazione della Tassa Marmi e dei suoi insoliti vincoli di destinazione, è oggi confermato dalla riconosciuta natura di Demanio Civico degli agri vicinali di Carrara.

A seguito di complesse vicende giudiziarie, a partire dal 2004 la Tassa Marmi è attualmente percetta in ridottisima misura, mentre il Comune introita a vario titolo sul materiale escavato un totale annuo di Euro 15.000.000,00 circaMa la pensione comunale degli operai del marmo, prevista nella legge istitutiva della Tassa Marmi, viene ancora erogata nella misura di Euro 33,50 mensili !

A questo punto il Comune può prendere esempio da quanto avviene altrove, quando lo sfruttamento dei Domini Collettivi non possa essere esercitato promiscuamente. Ivi esiste da tempo immemorabile l’uso di distribuire ai cittadini una congrua parte dei proventi in natura o in denaro, In alcuni casi si opera una riduzione delle imposte comunali, con maggior riguardo ai soggetti meno abbienti.

Infine le modifiche apportate al Regolanento dal 1997 in poi, continuano a considerare gli agri marmiferi unicamente come beni indisponibili di tipo minerario. E’ fra l’ altro indispensabile un accertamento sulla condizione giuridica del cosiddetti Beni Estimati, ossia dei terreni siti nell’ambito degli Agri Marmiferi, intestati a privati a seguito della sanatoria delle occupazioni abusive disposta dall’Editto dell’1/2/1751.

La loro coesistenza con le concessioni è fonte di diverse problematiche di carattere tecnico e giuridico, denunciate da più parti. In proposito è noto in dottrina che nell’ambito delle terre di Dominio Collettivo, il diritto del singolo sui fondi a lui assegnati a titolo particolare non aveva la pienezza del diritto di proprietà ma un “contenuto limitatissimo”. (Paolo Grossi, “Un altro modo di possedere” pag. 27, Milano, 1977),  ( Paolo Barile, parere)   Doc. n. 8 )

Ove per qualsiasi motivo, venisse meno la legittimazione dei sottoscritti al presente ricorso, si chiede che esso prosegua per impulso d’ufficio, qualora la S.V. ne riscontri la fondatezza.

Poiché il giudizio non investe tutte le legittime istanze della popolazione di Carrara, i ricorrenti si riservano di chiedere in separata sede ulteriori accertamenti, nonché i dovuti provvedimenti di ripristino della legalità.

 

Conclusioni

 

Piaccia all’Ill.mo Sig. Commissario, contrariis reiectis,

  1. Dichiarare che gli Agri Marmiferi Vicinali di  Carrara erano beni di Demanio Civico e tali sono rimasti anche dopo la soppressione delle Vicinanze e la loro devoluzione al Comune.
  2. Dichiarare che il Regolamento per le Concessioni degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara, previsto dall’art. 64 del R.D. n. 1443 del 1927, ha implicita natura di regolamento di Demanio Civico, nel quadro di quanto disposto dall’art. 43 del R.D. n. 332 del 1928, donde l’obbligo del Comune di assicurare ai “comunisti” i dovuti benefici,  e di regolare lo sfruttamente concessorio del bene in modo conforme alla sua  speciale condizione di Bene Civico.
  3.  Accertare la natura giuridica dei cosidetti Beni Estimati, derivanti dalla sanatora delle occupazioni abusive di agri vicinali disposta dall’Editto dell’ 1/2/1751, onde consentire il loro coordinamento con la disciplina delle cave in regime concessorio.
  4.  Dichiarare che il Comune è tenuto a provvedere alla legittimazione delle occupazioni abusive, portando a compimento i numerosi procedimenti di rilascio delle concessioni in sanatoria, avviati nel 1996 ai sensi dell’ art. 14 del  Regolamento.
  5.  Vista la possibile “opposizione di interessi” fra il Comune e la Collettività, disporre da parte della competente Autorità e ai sensi dell’art. 75 del R.D. n. 332 del 1928, la nomina di una Commissione di cinque membri che rappresenti gli interessi della popolazione.

 

Con vittoria di spese e di onorari in caso di opposizione.

Salvis juribus.

In via istruttoria:

Ammettere prova per testi, e occorrendo per interpello, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, da dedurre in specifici capitoli.
Ammettere, occorrendo, consulenza tecnica integrativa della perizia demaniale della Regione.

Si producono i seguenti documenti:

1) Lettera della Regione al Comune del 31/1/1996.  2) Lettera del Comune alla Regione del 30/4/1997.  3) Relata di pubblicazione della perizia demaniale. 4)  Perizia del Dott. Angeli. 5)  Leggi Estensi e Regolamento del 1995. 6)  Programmi di convegni sugli Usi Civici e relativi interventi.  7)  Verbali parlamentari della Tassa Marmi del 1911( Camera dei Deputati, tornata dell’ 1/7/1911)  8) Parere del Prof. Paolo Barile sui Beni Estimati.

Roma – Carrara, 5 ottobre 2005.
Il Procuratore
Avv. Licio Corfini



Nota di redazione: il presente esposto, presentato da 5 cittadini “comunisti” (titolari di beni comuni) ai quali si sono uniti Legambiente e Italia Nostra, è stato respinto con sentenza del 2010, con motivazioni giuridicamente contestabili.
Tuttavia la mancanza di disponibilità finanziarie non ha consentito di presentare ricorso contro la sentenza.

Scarica la sentenza:

Sentenza del Commissariato Usi Civici sugli agri marmiferi (30/9/2009) (457 KB)



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