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Legambiente presenta un mare di osservazioni alla variante al Piano Strutturale

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Carrara, 29 marzo 2010

 

Osservazioni alla Variante al Piano Strutturale del Comune di Carrara,
adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 11 dicembre 2009

 

I – Osservazioni generali, procedurali e formali al Piano nel suo complesso
 

(1)
In premessa ed a titolo di inquadramento generale, si osserva che la proposta variante di piano strutturale (di seguito p.s.) smonta tutta una serie di tutele presenti nel vigente p.s., soprattutto per quanto concerne il territorio di fondovalle, di pianura e pedecollinare, demolendo di fatto la fascia di protezione affidata al regime delle zone agricole (anche grazie al rimando alla normativa regionale in materia) e posta a contornare il territorio urbanizzato. Fascia di salvaguardia che ha consentito, seppur spesso in modo farraginoso e tra svariate difficoltà, il contenimento di una diffusione indistinta, ancor più caotica e pervasiva dell’edificato esistente, evitando, ad oggi, pericolose saldature tra i diversi insediamenti storici di fondovalle.

Tali “saldature” sono ritenute da evitarsi anche dalla variante al p.s. (art. 17), purtroppo, però, solo a titolo di enunciati di principio e non a livello di previsioni di nuovi insediamenti. La proposta variante, infatti, inserisce continui e ripetuti ampliamenti del territorio urbanizzato (in tutti gli ambiti territoriali, montagna ed alta collina compresi, talora minimi in termini di configurazione della perimetrazione ma significativi in termini di assetto del territorio), anche attraverso l’illecito rimando alla perimetrazione degli stessi da parte del susseguente regolamento urbanistico (di seguito r.u.), e prevede così un cospicuo incremento di nuova edificazione, aggiuntiva al tessuto esistente, pari a circa un milione e duecentomila metri quadrati di nuova superficie per circa quindici mila nuovi abitanti (a fronte di un andamento demografico stabile o in calo, secondo i dati acquisiti dal proponente la presente osservazione).

La variante di p.s. pare così assecondare la spinta in atto verso una diffusa “marmellata urbana” (sprawl), già in parte presente in quella struttura di città diffusa lineare che è l’insieme degli insediamenti costieri da Viareggio a Bocca di Magra; in tal modo avalla un’urbanizzazione informe ed invasiva su tutto il territorio di pianura, con diramazioni tentacolari fino alla prima collina, urbanizzazione che, invece, una corretta e sostenibile pianificazione territoriale dovrebbe contenere e riorganizzare (articoli 1 e 2 della l.r. 1/2005).

La variante adottata propone così una generalizzata “deregulation” della disciplina urbanistica, a tutti i livelli, rinunciando di fatto a pianificare/progettare il territorio, a definire linee di organizzazione/riorganizzazione della città, a tracciare assi di sviluppo dell’urbano che siano occasioni di riqualificazione della città. Al contrario, le previsioni della variante appaiono destrutturare gli assetti storici del territorio e, se attuate, riteniamo portino una progressiva perdita di peso e di importanza dei nuclei storici, a partire dal centro di Carrara. Nella valutazione di questo ultimo aspetto è da evidenziare l’assoluta mancanza di una disciplina organizzata, strutturata, spinta per il recupero dell’edificato esistente (qui, sì, forse serviva un po’ di “deregulation”).

 

(2)
Per quanto attiene la valutazione del “Quadro conoscitivo” (premessa metodologica e di analisi del territorio fondamentale per la redazione del principale strumento di pianificazione del territorio comunale ed obbligatorio per legge – art. 53 comma 3 della l.r. 1/2005), si osserva che risultano principalmente riprese analisi ed indagini fatte per il piano strutturale vigente (approvato nel 1997 e redatto nel 1995), con scarsi ed insufficienti aggiornamenti (si veda ad esempio l’uso del suolo, l’analisi del territorio urbanizzato, ecc.).

Le nuove analisi proposte appaiono talora viziate da forte genericità; un esempio su tutti riteniamo che sia l’analisi dei “sistemi di mobilità e di trasporto urbano”, dove, nella relativa cartografia, vengono riportate le principali linee e fermate degli autobus, i depositi sempre degli autobus e i principali punti di servizio taxi; francamente ci pare un po’ poco per un territorio complesso e talora problematico per gli aspetti legati al trasporto ed alla mobilità, quale è quello di Carrara.

Nel Quadro conoscitivo è da osservare inoltre l’assoluta mancanza di analisi demografiche, soprattutto a fronte delle previsioni di piano che suppongono la necessità di nuovi insediamenti per circa 15.000 nuovi abitanti.

 

(3)
La medesima osservazione deve essere mossa per alcune delle valutazioni ambientali, segnatamente il “rapporto ambientale” allegato alla documentazione di piano, che dovrebbe assolvere agli obblighi di legge relativi alla valutazione integrata (titolo II – capo I della l.r. 1/2005) ed alla valutazione ambientale strategica (d.l. 152/2006); anche per questi atti osserviamo il vizio di genericità e di insufficienza a rendere conto della complessità del territorio esaminato.

 

(4)
Per quanto attiene il processo di partecipazione osserviamo la non rispondenza del percorso tenuto dall’Amministrazione comunale rispetto alla disciplina regionale vigente: L.R. 3 gennaio 2005 n.1 (Titolo I, Capo II, art.7 c.5, Capo III, art.11 c.5, Titolo II, Capo II, art.16 c.3 e 5, Capo III, art.20 c.1) e L.R. 27 dicembre 2007, n.69 (Capo VII, art.21); infatti è da rilevare:

  • l’assoluta mancanza e/o ricerca (anche solo a livello di una sperimentazione procedurale) di un processo di progettazione/pianificazione partecipata;
  • l’inesistenza di forme di partecipazione attiva dei cittadini (es. focus group, gruppi di lavoro, richiesta di proposte ed osservazioni preliminari alla redazione progettuale, ecc.);
  • l’attuazione solo di semplici incontri di illustrazione della filosofia delle scelte progettuali già definite e prese dall’Amministrazione e quindi l’attuazione di forme di partecipazione solo formali, non sostanziali;
  • l’attuazione di assemblee volte alla ricerca/creazione di consenso sulle scelte già definite;
  • la difficoltà spesso nel reperire informazioni e documentazione sia durante la fase di progettazione che di adozione del piano;
  • che non sono state rispettate le disposizioni sulla partecipazione del pubblico alla valutazione integrata di cui al DPGR 9 febbraio 2007, n. 4/R Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata; in particolare per quanto concerne:
    • a) Art. 7 comma 2, che così stabilisce: “2. Nella fase intermedia si provvede a: a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in corso di elaborazione con le modalità di cui all’articolo 12 al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi; b) valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate”; al contrario di quanto stabilito dal regolamento, invece, il pubblico non ha potuto prendere visione degli strumenti di pianificazione se non quando essi erano già ultimati e solo nella fase finale della procedura, nell’imminenza della loro presentazione al Consiglio Comunale, per l’approvazione;
    • b) Art. 12 Partecipazione: “1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni. 2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso: a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste; b) l’informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell’informazione e partecipazione e l’accessibilità dei contenuti. c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale. 3. Il pubblico e le autorità con specifiche competenze ambientali devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano. 4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall’ente procedente”; la relazione di sintesi comprendente il rapporto ambientale avrebbe dovuto essere messa a disposizione dei cittadini, per la presentazione di eventuali osservazioni, prima dell’adozione del piano e non successivamente
  • che, per quanto sopra esposto, non è stato rispettato neppure quanto promesso ai cittadini dal Comune di Carrara nelle Linee politico programmatiche per il mandato 2007–2012 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 90/2007, laddove si sancisce l’impegno dell’amministrazione a: “Una politica nuova per una maggiore partecipazione” e si dice, tra l’altro che il “primo obiettivo da perseguire è quello di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa”.

 

(5)
A livello procedurale, infine, si osserva l’inopportunità che il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 1/2005, in quanto colui che “accerta e certifica che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti”, sia anche il progettista firmatario della variante di piano; si è consapevoli del fatto che non esiste una precostituita incompatibilità di legge tra le due figure, ma la buona prassi amministrativa e procedurale di solito prevede una distinzione tra i due ruoli, per le ovvie ragioni di opportunità e di diversità tra le funzioni svolte, soprattutto nel caso di atti di pianificazione generale complessa, quale è il piano strutturale.

 

II – Osservazioni specifiche alla normativa di Piano

 

– Per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione

 

(6)
Art. 3, per le carenze osservate sul quadro conoscitivo si rimanda alle precedenti osservazioni n. 2 e 3.

 

(7)
Art. 5 e 7, per quanto attiene l’articolazione del territorio in sistemi e sub-sistemi ed ancor più per quanto attiene l’individuazione delle “invarianti strutturali”, contenuti obbligatori e definiti per legge del p.s. (articolo 53 comma 1 della l.r. 1/2005), si osserva, anche rispetto al vigente p.s., una eccessiva semplificazione della realtà territoriale, che rasenta la banalizzazione delle invarianti, le quali invece devono realmente configurare la complessità di un territorio come quello del Comune di Carrara (così a titolo di ovvio richiamo: un territorio che in poco più di settemila ettari condensa mare, pianura costiera, fondovalle, colline ed alta montagna, passando dalla quota zero alla quota di oltre 1.500 metri sul livello del mare in una estensione di circa 15 km., che possiede la risorsa unica non rinnovabile del marmo, ecc.).

Si osserva che l’articolazione attraverso i proposti sistemi e sub-sistemi territoriali (solo tre a fronte di un territorio come quello in esame) non risulta definire le reali risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale (art. 53 co. 1 lett. A – l.r. 1/2005).

Per quanto attiene le invarianti strutturali, nella proposta variante sono sparite molte invarianti precedentemente individuate dal vigente p.s., e tutte le invarianti del territorio comunale si riducono a 6 contro le 12 previste dal vigente p.s.; a titolo di esempio spariscono dalle invarianti l’arenile, il torrente Carrione, l’asse del Viale XX Settembre. Riteniamo che una modifica così sostanziale necessiti quantomeno di chiarimenti: quali sono le ragioni che oggi, per taluni elementi del territorio, hanno fatto decadere il valore di invariante ai sensi di legge? Sono intervenute, dall’entrata in vigore del vigente p.s. ad oggi, delle modificazioni (nell’arenile, nel torrente Carrione, ecc.) tali da non dovere considerare più questi elementi come invarianti del territorio?

 

(8)
Art. 13, per quanto attiene l’individuazione degli ambienti naturali umidi, si osserva una illogica discontinuità tra la parte a mare ed il retroterra, non giustificata da reali situazioni ambientali in loco, anche rispetto a quanto previsto dal vigente p.s. La proposta variante di p.s., infatti, esclude dalle invarianti ambienti naturali umidi la zona più prospiciente il mare, denominata della Fossa Maestra, in modifica del vigente p.s., senza però che tale modifica sia giustificata da una reale mutazione dello stato dei luoghi (ad oggi non si sono persi i livelli di naturalità, reale e potenziale, individuati dal vigente p.s., anzi vi è da rilevare nel corso di questi anni, dall’approvazione del vigente p.s. ad oggi, un aumento dello stato di selvaticità e pertanto di naturalità della zona) né da specifiche analisi del quadro conoscitivo allegato, che motivino dettagliatamente tale modifica dell’invariante strutturale.

Nella perimetrazione di questa invariante si deve osservare, inoltre, un’incongrua interruzione della stessa, in un punto oggi già di strozzatura con il tessuto edificato esistente e dunque assai delicato dal punto di vista ambientale, dovuta ad un proposto allargamento del perimetro urbanizzato; tale allargamento va a ricadere all’interno di una zona allo stato attuale verde e di interessante rilevanza paesaggistico ambientale (in tal modo evidenziata anche dall’analisi dell’uso del suolo allegata alla variante) e si spinge fino ai confini comunali, recidendo di fatto, in toto, la necessaria continuità ambientale che dovrebbe essere preservata tra la parte naturale più prossima alla costa e quella dell’entroterra; tale allargamento, ovviamente non contemplato dal vigente p.s., risulterebbe, tuttavia (non si capisce come), già previsto dal vigente regolamento urbanistico (variante dell’agosto 2005).

 

(9)
Art. 16, per quanto attiene le invarianti costituite dalle aree agricole del territorio comunale, si devono osservare i seguenti aspetti:

  • nella relativa tavola di piano (QP – Tav. 3 “le invarianti strutturali”) non è individuata e definita la zona posta a cavallo della S.S. Aurelia, a nord della linea ferroviaria tirrenica, detta di “Anderlino”, che pertanto risulta una zona “bianca” (la sola di tutto il territorio comunale!); ciò si ritiene sia in contrasto con l’articolo 53 comma 1 della l.r. 1/2005 e con lo stesso comma 1 dell’art. 16 delle n.t.a. del piano adottato, nonché con la definizione della zona data dal quadro conoscitivo,allegato alla variante, nella carta dell’uso del suolo.La definizione ed individuazione delle invarianti strutturali risulta infatti un obbligo su tutto il territorio comunale, ed è uno dei sei pilastri che formano lo statuto del territorio, ossia il contenuto basilare per legge (l.r. 1/2005) del p.s., senza il quale non c’è piano strutturale. Si osserva, inoltre, che la presenza di una c.d. ”zona bianca” rappresenta un grave vizio della disciplina di piano, in quanto in sede di adozione e di pubblicazione del piano stesso non fornisce a chiunque la possibilità di comprendere quali siano le previsioni proposte per tale zona e dunque la normativa che ne discende (contrasto con l’art. 17 della l.r. 1/2005);
  • nella normativa viene disciplinato che la perimetrazione del centro abitato di Battilana sia rimandata al susseguente regolamento urbanistico; anche in questo caso si ritiene tale previsione in contrasto con l’art. 53 della l.r. 1/2005 e con il successivo art. 17 delle stesse n.t.a. del piano adottato, che appunto disciplina “gli insediamenti”; se, infatti, è vero che il r.u. può precisare meglio, nel dettaglio, anche in virtù di una scala di pianificazione del territorio più particolareggiata, i limiti dei centri edificati e dalle aree urbanizzate, è altrettanto vero che ciò e fattibile dal r.u. in quanto tali insediamenti sono stati identificati e localizzati dal p.s.; tale principio di legge è correttamente ripreso dall’art. 17 delle stesse norme del piano adottato e così enunciato: “il sistema degli insediamenti rappresenta un elemento fondamentale dell’identità carrarese”, dunque è fondamentale che il p.s. ne dia l’individuazione e la perimetrazione, ancorché non di dettaglio. Si richiama inoltre che il sistema degli insediamenti è una “risorsa essenziale del territorio”, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 1/2005.

 

(10)
Art. 17, per quanto attiene la disciplina degli insediamenti, oltre ai contrasti ed alle contraddizioni con altri articoli delle n.t.a. evidenziati nelle altre osservazioni, si rileva:

  • il rimando alla perimetrazione del territorio urbanizzato nella zona di Candia bassa da parte del regolamento urbanistico;
  • l’assoluta genericità e la scarsa rilevanza tecnica dei disposti per il comfort ambientale, il contenimento dei consumi energetici e degli inquinanti degli edifici, pertanto la mancanza di una disciplina in materia di edilizia sostenibile, anche con riferimento alle legislazioni regionali e nazionali vigenti in materia (es. linee guida l.r. 1/2005), che comunque costituiscono norme non derogabili dal p.s.;
  • al comma 6, tra “le aree industriali e artigianali esistenti” risultano mancare quelle presenti lungo l’asta del Carrione (ed in prevalenza dedicate alle attività di trasformazione/lavorazione del lapideo); non se ne capisce la ragione: per scelta strategica o per mera dimenticanza?

 

(11)
All’art. 18, si osserva:

  • tra gli elementi e le aree di valore ambientale, paesaggistico, naturalistico riteniamo manchino i territori e le valenze proprie del Parco regionale delle Alpi Apuane, che caratterizzano buona parte del territorio montano (si veda l’allegato alla l.r. 5/1985 istitutiva del Parco e il Piano del Parco approvato);
  • tra l’elenco delle risorse di valore ambientale, nella relativa cartografia mancano svariate localizzazioni di sorgenti, tra le quali importanti captazioni ad uso idropotabile nella zona di pianura; lo stesso dicasi per le grotte e le cavità ipogee (si veda a questo proposito il catasto regionale), le località fossilifere e le località paleoetnografiche;
  • per l’arenile si richiama la precedente osservazione n. 7, e si sottolinea ancora che manca una disciplina per questa parte di territorio, la quale non viene più individuata tra le invarianti strutturali in quanto tale, ma in quanto funzionale alle “… aree di valore paesaggistico, naturalistico e ambientale”, e dunque riteniamo in maniera riduttiva rispetto al reale valore territoriale ambientale dell’area. Manca nell’Utoe dell’arenile la pineta davanti alla Marmi Macchine.

 

(12)
Art. 19, anche per questo caso si osserva che il sistema del Viale XX Settembre è stato tolto dalle invarianti strutturali ed è rientrato nella nuova definizione dei “sistemi funzionali”; si richiama pertanto la precedente osservazione n. 7, sottolineando ancora che il Viale XX Settembre costituisce una vera spina dorsale del sistema insediativo di fondovalle ed è il principale e determinante elemento ordinatore del maggiore territorio urbanizzato comunale. Il vigente p.s., infatti, identificandolo correttamente nelle invarianti strutturali, ne prevedeva la salvaguardia nel suo aspetto spaziale ed insediativo, prescrivendo il divieto di costruzione in continuità lungo il suo sviluppo. Non si comprende, pertanto, cosa si sia modificato oggi in questo elemento territoriale da giustificarne la cancellazione dalle invarianti strutturali.
Al comma 2 dell’articolo, inoltre, si osserva che, laddove si prevede di ristrutturare la sezione viaria per dedicare percorsi separati per mezzi pubblici, traffico veicolare privato e mobilità lenta (pedonale e ciclopedonale)…, il testo è carente della previsione per la sosta/parcheggio; il viale, infatti, assolve oggi oltre il 60% del fabbisogno di standard a parcheggi necessario per gli insediamenti esistenti che si affacciano sul viale stesso.

Al medesimo comma appare un po’ limitativo e carente, soprattutto da un punto di vista urbanistico, affidare il miglioramento del sistema delle connessioni trasversali solamente ad un sistema di rotatorie ed avallare implicitamente il modello insediativo della “città diffusa”; in tale contesto infatti, forse, per la ricucitura necessita anche la riscoperta di tracciati storici e percorsi pedonali da e verso le colline; vanno in questo senso anche il recupero storico culturale a “green-way” del tracciato dell’antica ferrovia marmifera e la ricreazione di interconnessioni tra questa, il viale XX Settembre ed il sistema insediato che lo contorna, nel quale trovano collocazione importanti spazi pubblici come il museo del marmo, plessi scolastici, aree sportive (tra cui lo stadio), la stazione ferroviaria e centri commerciali.

Si osserva, infine, che il comma 5 evidenzia ancor più l’incongruità tra la possibilità (indiscriminata e senza soluzione di continuità) “di affaccio di funzioni urbane”, ossia di edificazione lungo il Viale, prevista dalla proposta variante, e la definizione del vigente p.s. del viale come invariante. Peraltro, possibilità di affaccio di nuove funzioni urbane sono previste senza che la variante ne valuti gli effetti e le ricadute, anche in termini di aumento di carico urbanistico e di traffico, su una infrastruttura già al limite e che supporta pressoché l’intero traffico cittadino.

 

(13)
Art. 20, per quanto attiene la disciplina del “marmo”, si osserva che non pare adeguato, anzi risulta irrealistico e limitativo, definire ed inquadrare questo elemento tra i “sistemi funzionali” del territorio; piuttosto, si ritiene confacente inquadrare il marmo come “risorsa essenziale del territorio” perché tale è, in applicazione dell’art. 3 della l.r. 1/2005 che, tra le risorse del territorio, colloca appunto il suolo/sottosuolo (la definizione data dall’articolo 3 della l.r. 1/2005 consente, inoltre, un uso equilibrato e sostenibile della risorsa, infatti prevede che: “nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo ed irreversibile”).

In generale, per il settore dell’escavazione, si osserva in questo articolo una “deregulation” spinta, pericolosa per il territorio. In particolare si rileva una previsione di “recupero” delle cave dismesse che comprende la possibilità di escavazione estesa ed indiscriminata anche in deroga al Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ed è, pertanto, in contrasto con la legislazione regionale in materia.

A ciò si aggiunge la possibilità di escavazione anche nei SIR/SIC (ossia i siti di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat/Natura 2000 della C.E.) o nelle loro aree di influenza, anche qui in palese contrasto con la legge regionale 56/2000 e con le direttive comunitarie richiamate (con rischio di infrazione per l’Italia e la Regione Toscana).

Inoltre l’attività estrattiva (non meglio precisata dall’articolo, dunque qualunque essa sia, fosse anche di inerti, terre e simili!) e il “recupero” delle cave dismesse possono essere svolti, in pratica, “liberamente” col solo vincolo di “garantire la tutela della qualità e quantità delle acque sotterranee…”. Francamente una previsione molto critica e pericolosa per il territorio, in ordine anzitutto alle verifiche di sicurezza geologica, di stabilità dei versanti, di dotazioni infrastrutturali; verifiche, soprattutto le prime, essenziali per un territorio, quale quello dove si collocano le attività di escavazione, a forte rischio idrogeologico, con notevole fenomeni franosi e di instabilità accertati dalle stesse carte di analisi allegate alla variante di p.s. (si vedano la Carta delle aree a pericolosità geomorfologia, la Carta delle aree di pericolosità idraulica e la relativa Relazione geologica di accompagnamento).

Pare, infine, che la norma preveda la possibilità di “luoghi di trasformazione ovunque ubicati sul territorio comunale”, ossia la possibilità di condurre o realizzare impianti di trasformazione/lavorazione dei materiali lapidei in qualsiasi zona del territorio comunale. Si ritiene che tale previsione necessiti chiarimenti ed approfondimenti, perché non vi siano applicazioni distorte dell’enunciato, in contrasto con altre normative sovraordinate e soprattutto attuazioni dannose per la salute o la sicurezza pubbliche e per il corretto, equilibrato e vivibile assetto del territorio.

 

(14)
All’art. 21 si rileva la notazione che è singolare (e forse contraddittorio) “favorire la diffusione di strutture agrituristiche e di turismo rurale” (lett. a co. 3) quando la variante proposta riduce di oltre il 50% rispetto al p.s. vigente la superficie agricola utile nella zona di pianura ed aumenta in più punti la superficie dell’area urbanizzata anche a discapito delle zone collinari.

 

(15)
Art. 22: anche in questo caso è da osservare che il nuovo p.s. toglie dalle invarianti strutturali l’asta idrografica del Carrione per collocarla nei “sistemi funzionali”, senza che, ad oggi, su questo elemento territoriale, risultino dalla redazione del vigente p.s. modifiche, alterazioni o trasformazioni tali da giustificare la nuova definizione proposta (si richiamano le notazioni generali già fornite alle osservazioni n. 7, 8 e 12).

Si ritiene inoltre necessiti un chiarimento la singolare definizione fornita del fiume (ossia di un elemento morfologico naturale del territorio) come “infrastruttura paesaggistica longitudinale”, anche e soprattutto a scongiurare applicazioni distorte o controproducenti dell’enunciato. Si segnala la necessità di verificare che le previsioni del comma 3 non si pongano in contrasto con l’art. 17 comma 6 delle stesse n.t.a.

 

(16)
Art. 23: per quanto attiene il sistema della mobilità, si osserva nella norma proposta il pesante sbilanciamento verso i sistemi veicolari e la carenza di previsioni rispetto alla mobilità pedonale, ciclabile e comunque alternativa al traffico veicolare. Risultano infatti assai riduttive le previsioni fornite al comma 5 lettera b (“infrastrutture a servizio dei pedoni e la mobilità ciclistica”), affidate principalmente al fatto che “i marciapiedi e le piazze” sono considerate le infrastrutture a servizio dei pedoni (forse non c’era bisogno di un p.s. per rilevarlo!) e che “dovranno essere previste piste ciclabili di collegamento tra i diversi nuclei abitati, alternative all’uso del mezzo veicolare” (anche qui la previsione è assolutamente generalista ed è completamente mancante di pianificazione sul territorio).

Si rileva che anche il concetto presente più volte nella normativa del proposto p.s. di una “mobilità lenta” (riferita alla mobilità ciclo-pedonale) è assolutamente fuorviante ed irrealistico in riferimento a sistemi sostenibili/non impattanti di mobilità urbana; infatti è dimostrato da svariati e numerosi studi che in ambiti urbani la mobilità ciclabile è validissima sostituta della mobilità veicolare, anche e soprattutto per i più ridotti tempi di percorrenza.

In definitiva si osserva che nella normativa proposta manca completamente un piano per la mobilità ciclabile e la mobilità alternativa al traffico veicolare, anche in riferimento a progetti già proposti da associazioni e comitati cittadini, quale quello del recupero della ex ferrovia marmifera e del sistema di piste ciclabili urbane per la zona di costa.

 

(17)
Art. 26, per le U.T.O.E. si rimanda alle successive specifiche osservazioni riguardanti le singole Unità territoriali. Si osservano qui alcune valutazioni di carattere generale.

  • Al comma 2 risulta pericolosa per il corretto assetto del territorio la possibilità per il r.u. di disciplinare autonomamente qualsiasi parte del territorio che possa essere considerata “dimessa, in disuso e incompiuta…”.
  • Dalla disciplina sulle destinazioni d’uso pare ricavarsi la possibilità che il commercio a mezzo grande distribuzione sia ammissibile tanto nella generale destinazione terziaria quanto in quella industriale artigianale. Se così fosse si ritiene aperta un’eccessiva deregulation (con la possibilità in pratica per la grande distribuzione di installarsi ovunque sul territorio comunale), pericolosa per il corretto assetto del territorio e per la valutazioni dei carichi insediativi/urbanistici derivanti dalle varie destinazioni d’uso ammissibili. Si chiede pertanto che la norma venga chiarita e meglio precisata.
    Inoltre si segnala la necessità di verificare la compatibilità, soprattutto per gli aspetti igienico sanitari e di vivibilità, di attività artigianali all’interno della destinazione residenziale e di laboratori per il marmo all’interno della destinazione terziaria.

 

(18)
Art. 27, per quanto attiene le dimensioni massime sostenibili del piano, si ritiene che, nel dimensionamento del carico massimo ammissibile per il territorio, manchi il dato fondante della superficie edificata/urbanizzata già esistente e dunque del carico insediativo urbanistico derivante in essere. Tale valutazione risulterebbe necessaria soprattutto per verificare/attestare la superficie non urbanizzata esistente eventualmente suscettibile di urbanizzazione ed in grado di supportare nuovi previsti carichi urbani, nel rispetto dei principi dell’art. 3 della l.r. 1/2005, secondo cui anche il suolo (nella sua interezza) è una risorsa essenziale del territorio e, pertanto, non può essere ridotto in modo significativo e irreversibile, mentre le azioni di trasformazione devono essere soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali e devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.

Nuovi impegni di suolo a fini insediativi ed infrastrutturali, peraltro, sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Pertanto si osserva anche che manca, nelle valutazioni della variante al p.s., la valutazione degli scenari alternativi alle proposte di nuovi insediamenti.

Si osserva inoltre che, ai fini della valutazione degli standard urbanistici necessari, la norma fa ancora riferimento ai soli minimi dimensionali della legislazione del 1968, che risulta palesemente inadeguata alle esigenze attuali, soprattutto in termini di parcheggi e verde. È, inoltre, palesemente in contrasto con la legge Tognoli n. 122 e con il dimensionamento previsto dal regolamento urbanistico (ad esempio 100 mq di superficie commerciale hanno bisogno di 4 posti macchina pari a 50 mq.).

 

(19)
Artt. 28, 29: in materia di perequazione urbanistica si osserva l’assoluta genericità dell’articolato delle n.t.a., il quale addirittura riporta in più punti il semplice ed uguale testo di legge.

La normativa di piano è così insufficiente ed inadeguata ad una reale applicazione sul territorio, oppure si presta a pericolose autonomie da parte dei soggetti attuatori degli interventi (in contrasto con i principi legislativi dell’istituto della perequazione), necessitando invece puntuali verifiche e disposizioni per i casi di specie e per il territorio in esame.

 

(20)
Art. 30, per quanto attiene gli “ambiti di trasformazione”, si ritiene che l’area di Villa Ceci (inserita tra gli ambiti strategici – AS) nel suo stato di fatto ed anche nello stato di descrizione di alcune analisi allegate al p.s. (si veda segnatamente la carta dell’uso del suolo che la identifica tra gli “orti urbani”) non presenti le caratteristiche che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, devono costituire la base per l’identificazione delle zone di trasformazione, ossia: aree libere, dismesse o sottoutilizzate pronte alla trasformazione; a quanto si capisce, cioè, aree che presentino certe forme di degrado, di destrutturazione territoriale, di criticità rispetto alla città.

Dunque si osserva una contraddizione in termini all’interno dello stesso articolo. L’area di Villa Ceci, infatti, nello stato di fatto, non risulta in una condizione di destrutturazione territoriale né in una situazione di criticità per la città, tutt’altro! Presenta ancora una sua integrità territoriale (ed una conseguente marcata identità territoriale), miracolosamente scampata ai processi di forte ed indiscriminata urbanizzazione che hanno interessato i territori circostanti, è ancora un’area agricola, costituita da ampie superfici prative mantenute ed in parte da terreni tuttora coltivati, con presenza di interessanti superfici boscate a macchia mediterranea e a boschi planiziali umidi.

Situazione che riconosce la stessa descrizione dell’UTOE 4 all’allegato A della n.t.a., laddove recita: “è un’area di grande valore paesistico e ambientale per la città perché si presenta come un vasto ambito ancora libero da edificazioni, in parte coltivata in parte boscata, completamente interclusa nel territorio urbanizzato di pianura. All’interno si può rilevare la presenza di alcune emergenze storiche architettoniche e ambientali (aree boscate, ville, antichi percorsi)…”. Dunque l’esatto contrario di una criticità o di un elemento di destrutturazione territoriale.

 

III – Osservazioni alla disciplina delle U.T.O.E. (Allegato A)
 


(21)    UTOE 1 – PORTO

Per quanto attiene le previsioni di questa Unità Territoriale si osservano i seguenti aspetti, dei quali la variante adottata non risulta avere tenuto conto e pertanto presenta profili di illogicità ed illegittimità.

  • La delega di pianificazione all’autorità portuale (sia per quanto attiene il piano regolatore portuale sia, tanto peggio, per aree contermini che vanno oltre l’area demaniale marittima portuale) è in totale contrasto con l’articolo 47ter della legge regionale 15/2007, il quale, a modifica ed integrazione della l.r. 1/2005, dispone che “i piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1” (l.r. 1/2005) e pertanto sono “di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e/o approdi turistici”. Cioè significa inoltre che il p.s. non si può esimere dal disciplinare e fornire indirizzi (per l’appunto “strutturali”) anche sull’area portuale.In questo quadro la pianificazione dell’interfaccia porto città, la riorganizzazione delle aree produttive legate al sistema porto e dunque ancor più il piano regolatore portuale, si devono occupare delle relazioni con il sistema urbano (Viale delle Pinete, Viale Zaccagna, tratto terminale del Carrione, Villa Ceci, abitato di Marina).
  • L’area tra il torrente Carrione ed il Torrente Lavello compresa nella UTOE 1-Porto dalla proposta variante non può, nello stato di fatto, in alcun modo definirsi “portuale”, in quanto in essa non sussiste di fatto alcuna attività portuale; non solo, tali luoghi sono oggi fruiti pubblicamente, in maniera continuativae consistente e la cittadinanza ne gode come un pubblico affaccio sul mare (ancorché bisognoso di interventi di pulizia e decoro), essendovi peraltro presenti anche attività di intrattenimento per il tempo libero.Infatti contro la recinzione di un piazzale a sud della foce del Carrione, proposta dall’Autorità Portuale, è insorta la cittadinanza raccogliendo 7000 firme, e sono state adottate delibere dai Consigli Comunale e Provinciale. Pertanto l’inserimento dell’area del Viale Da Verazzano come area portuale è un falso a tutti gli effetti.
  • L’area in questione è soggetta ad elevato rischio idraulico, soprattutto per quanto concerne la foce del torrente Carrione, la quale già per le attuali caratteristiche di ristrettezza, arginatura e modalità di sbocco a mare, presenta una situazione di forte criticità e fragilità idrogeologica (come attestato in sede di valutazione di impatto ambientale del p.r.g. portuale e da svariati studi, tra i quali quelli recente del prof. Caniparoli, il quale precisa che: “solo con la realizzazione del piazzale Città di Massa in corrispondenza della sponda in destra orografica della foce, il torrente Carrione deposita i suoi sedimenti nel tratto terminale favorendo la formazione di una imponente barra di foce che ostruisce il naturale deflusso delle acque. Il territorio in esame è già oggi esposto al rischio idraulico tant’è che ad ogni pioggia abbondante le zone basse di marina di Carrara sono invase dall’acqua”). Tale situazione non consente dunque la costruzione di ulteriori, nuovi manufatti, opere o infrastrutture nell’area.Con questi presupposti la Regione Toscana ha emanato la Delibera 261/2000, con la quale ha definito la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico/idraulico ed ha classificato area a rischio idraulico molto elevato(R.I.4) la zona intorno al torrente Carrione e l’area ricadente ad ovest del torrente Lavello e area a rischio elevato (R.I.3) l’area a est del torrente Lavello delimitata a sud dalla linea di costa.Si sottolinea inoltre come nell’UTOE Porto, ed in particolare in tutte le carte della variante di p.s. proposta, manchi costantemente il piazzale denominato Città di Massa (forse non è una dimenticanza, la sua collocazione nelle carte forse avrebbe avuto conseguenze soprattutto nella carta del rischio idraulico, per l’artificiale protendimento a mare di alcune centinaia di metri della foce del Carrione).
  • Risultano rimanere tutt’oggi valide le considerazioni espresse dal Ministero per l’ambiente e per la tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali circa l’inopportunità di ampliamenti invasivi del porto commerciale, soprattutto laddove interessi modifiche della foce del Torrente Carrione e la contigua realizzazione del porto turistico alla foce del fosso Lavello.Poiché l’impostazione dell’odierna variante non si discosta da quanto previsto dal PRG portuale non approvato, è bene ricordare i motivi per i quali ben due Ministeri si sono opposti alla realizzazione di tali nuove opere a mare. Il decreto sottolineava il devastante impatto dell’ampliamento del porto sotto i diversi profili paesaggistico e ambientale, del rischio idrogeologico e dell’erosione, non mancando di sottolineare l’incongruità del progetto in relazione a presunti sviluppi dell’economia portuale. In particolare il Ministero richiamava la nota della Soprintendenza B.A.P.P.A.S.D. (prot n. 2892/BN del 07 /12/2001) che, esprimendo parere negativoalla previsione del porto di Marina di Carrara, così affermava testualmente:
    • a. “…Il fronte di porto attuale occupa circa 800 metri di costa ed è già ora impattante per l’intera riviera carrarina caratterizzata da un utilizzo turistico e balneare che ne connota l’immagine: l’ampliamento previsto, sia del porto industriale che di quello turistico, porterebbe a chiudere alla vista diretta del mare una ulteriore fascia litoranea di circa 1700 metri portando l’intero perimetro di dighe e moli a chiudere un tratto di costa per circa 2,5 chilometri. Questo implica una profonda alterazione del contesto ambientale e paesaggistica, rappresenta pur sempre un sistema di confine tra terra e mare di estrema rilevanza naturalistica ed estetica che si ritiene di non poter cancellare;
    • b. lo stesso ampliamento verrebbe ad intercettare le foci del torrente Carrione e del Fosso Lavello (…) la modifica sostanziale di entrambi gli estuari implica una notevolissima artificiale modificazione dello stato naturale dei luoghi di per sé da ritenere nociva al sistema ambientale anche senza entrare nel merito degli eventuali rischi di natura idraulica che si ritiene comunque indispensabile ricordare per un’adeguata valutazione da parte degli organi competenti;
    • c. la stessa previsione dimensionale e distributiva del’intero ampliamento appare inopportuna in merito all’elevato grado di urbanizzazione ed antropizzazione dell’area, caratterizzata da saturazione edilizia e carenza di disponibilità di spazi di servizio e di aree retro portuali, cosa che peraltro già ora comporta il pesante sottoutilizzo delle strutture portuali già esistenti. È pertanto facilmente prevedibile un inevitabile eventuale consumo delle spiagge e delle aree libere e naturali lungo la costa per le ipotizzate profuse necessità nautiche”;

 

(22)    UTOE 2 – ARENILE

Si richiama anzitutto la precedente osservazione numero 7 circa le invarianti strutturali; in particolare come la proposta variante abbia modificato le invarianti definite dal vigente p.s., in modo spesso arbitrario, senza adeguate motivazioni e senza che ci siano state reali modifiche degli elementi e dei contesti territoriali oggetto di invariante.

La variante adottata afferma che questa UTOE rappresenta l’unico affaccio turistico della città; in realtà c’e anche il viale da Verrazzano.

Si osserva, inoltre, che nella perimetrazione manca (irragionevolmente) la pineta di fronte al polo espositivo della Marmi Macchine.

Si consente la permanenza del campeggio, sicuramente in contrasto con la zona umida. Per spostare il campeggio si sarebbe potuta reperire un’area sopra strada.

 

(23)    UTOE 3 – MARINA

Si osserva che anche in questo caso la variante di p.s. adottata stravolge l’assetto delle invarianti strutturali definite dal vigente p.s. senza che ci siano adeguate e sufficienti motivazioni e senza che ci siano stati reali mutamenti sul territorio tali da giustificare le radicali modifiche dello statuto del territorio (l.r. 1/2005).

La variante prevede infatti un nuovo ambito di trasformazione di tipo integrato denominato Marina di Levante, che comporta un ulteriore incremento della residenza, della quale per il 50% ancora costituito da mini appartamenti, e peraltro senza alcuna dotazione di strutture per un reale rilancio turistico di Marina.

In aggiunta viene previsto anche un altro nuovo insediamento: Marina Nord denominata “città giardino”, che di fatto realizza quella saldatura urbana tra i diversi insediamenti di Marina e di Avenza, che il vigente p.s. definisce come deleteria per l’assetto territoriale del Comune di Carrara, e che è in contrasto/contraddizione anche con l’art. 17 delle stesse n.t.a. della variante adottata (il quale ribadisce la necessità di evitare pericolose saldature tra i diversi insediamenti storici di fondovalle).

In questo nuovo insediamento si prevede che devono essere reperiti standard urbanistici per colmare il deficit della zona di Marina, i quali però sono già previsti dal vigente regolamento urbanistico all’interno dell’esistente abitato di Marina (si veda la Tav. 4 QC “stato di attuazione del R.U. – standard urbanistici”) ma (non si capisce perché) non ancora attuati; si dice anche che la quota di cessione pubblica può essere declinata, in fase attuattiva, a favore di viabilità, parcheggi e verde privato, ed infine si auspica la creazione di reti ecologiche di collegamento con l’ambiente extraurbano, dove però l’ambiente extraurbano non esisterebbe più, in quanto annientato dalla saldatura dell’edificato tra gli insediamenti di Marina e di Avenza (come sopra osservato); pertanto con evidenti profili di illogicità e di incongruità della normativa adottata.

 

(24)    UTOE 4 – VILLA CECI

Per quanto attiene questa Unità territoriale si richiamano anzitutto le osservazioni fatte in merito all’art. 19 (circa il sistema funzionale del Viale XX Settembre) ed all’art. 30 (circa il previsto ambito di trasformazione appunto di Villa Ceci) delle n.t.a., in particolare la contraddizione sulla definizione dell’area e le presunte intrinseche caratteristiche di trasformazione. Si osserva inoltre che forse (anche per una comprensibile dizione in italiano) necessiti chiarire il significato della definizione “zona occupata … da un’area libera”.

Rileviamo poi che l’area di Villa Ceci ricade per la gran parte (circa i due terzi dell’UTOE) in area I4 di pericolosità idraulica molto elevata (Carta delle aree di pericolosità idraulica allegata al p.s.), condizioni che, nello stato di fatto, vietano la realizzazione di qualsiasi forma di nuova edificazione (condizione che pertanto rimarca ulteriormente la falsità e la contraddizione della definizione dell’area come area “pronta alla trasformazione”, data dal precedente art. 30 delle stesse n.t.a.).

Si osserva altresì che Villa Ceci, nella sua interezza dell’area inedificata (ossia circa 40 ettari), è computata dallo stesso p.s. negli standard di legge di verde del territorio comunale (come attestato dalla Tav. 4 QC “stato di attuazione del R.U. – standard urbanistici” con la classificazione di “verde pubblico territoriale”). Pertanto la riduzione dell’area a parco-verde da parte della proposta variante di p.s. (causata dalla localizzazione di insediamenti ed edificato per totali 1371 nuovi abitanti a cui corrispondono 91.000 mq di superficie utile lorda di nuovo costruito) deve prevedere dove reperire questa quota (rilevante!) di standard per verde pubblico che verrebbe a mancare (ossia circa 40 ettari!), pena una ulteriore ragione di inammissibilità degli interventi nella UTOE o di invalidità dell’intero p.s.

In conclusione del quadro osservato, si richiama, anche per questo caso l’osservazione fatta per l’UTOE 3 (Marina), ossia anche in quest’area la realizzazione di quella deleteria saldatura urbana tra gli abitati di Marina e di Avenza, la quale su Villa Ceci si verrebbe a realizzare anche occludendo a tappo il Viale XX Settembre, che il vigente p.s. aveva scongiurato e che la stessa variante adottata ribadisce in termini di principio (art. 17), ma smentisce di fatto con le previsioni edificatorie, quali quelle dell’UTOE in esame.

Segnaliamo infine che Villa Ceci è stata inclusa anche in una specifica scheda del PASL (il Patto per lo sviluppo locale) siglato dagli Enti locali ed approvato dalla Regione Toscana, finalizzata all’attuazione del Parco (della quale la variante al p.s. non dà conto, né tiene conto, con dimostrazione di grave manchevolezza in termini di acquisizione dati per la conoscenza del territorio e di coordinamento con le altre attività di programmazione/pianificazione dell’Amministrazione comunale).

Di tale scheda si riportano i principali aspetti, che riconfermano (per altre vie e con altri strumenti di pianificazione) la necessità e la volontà di arrivare a creare in questa parte del territorio una vasta area verde pubblica, funzionale e vitale per tutti gli abitati della piana costiera: “Denominazione del progetto: “riqualificazione e creazione di parco attrezzato a Villa Ceci a Marina di Carrara – Soggetto proponente: Provincia di Massa-Carrara. Il progetto si propone di recuperare e riqualificare l’ambiente fisico e naturalistico dell’area Villa Ceci (superficie di circa 350.000 mq) … Il progetto di recupero prevede la sistemazione dell’area verde e della macchia mediterranea presente, la creazione di percorsi-vita, di un’area attrezzata per i giochi per bambini e la creazione di un sistema di illuminazione fotovoltaico. Potrà essere inoltre realizzato nella zona limitrofa alla area della macchia mediterranea, in conformità agli strumenti urbanistici, un punto di ristoro e servizi igienici e il ripristino delle opere di canalizzazione delle acque superficiali. Il Comune di Carrara ha attivato un gruppo di lavoro tecnico composto dai tecnici del Comune e di AMIA spa per l’elaborazione delle linee progettuali ed ha individuato i temi da affrontare in modo coordinato … Stato della progettazione degli interventi: preliminare … Costo complessivo del progetto, dei singoli interventi di cui si compone e specificazione del relativo affidamento (appalto, gestione diretta, ecc.) = 900.000 €. … Previsione delle risorse e relative fonti di finanziamento = 40% fonti proprie e 60 % fonti regionali”.

 

(25)    UTOE 5 – AVENZA

Qui, in particolare per l’area Covetta, definita periurbana, si prevede un ambito di trasformazione confermando gli indici previsti nel progetto d’area del piano Pontuale. Anche in questo caso si dice che la quota di cessione pubblica può essere declinata in fase attuativa, lasciando grande libertà al Regolamento Urbanistico.

 

(26)    UTOE 6 – ZONA INDUSTRIALE

Nell’area ex Coke si consente di trasformare il 20% della SUL esistente da produttivo a direzionale, ma non mancano aree produttive?

Per l’AURELIA, in coerenza con il PIT e PTC si richiede una progettazione tesa a limitare gli accessi e a preservarne il ruolo di infrastruttura di carattere nazionale.

 

(27)    UTOE 7 – VIALE GALILEI

La variante conferma di fatto le previsioni del piano particolareggiato esistente; la novità è nella possibilità di trasformare il Marble Hotel in direzionale e servizio. Tenuto conto che l’edificio è stretto tra l’accesso al casello autostradale e l’autostrada stessa, sorprende che il p.s. non si sia posto il problema dell’accesso all’area.

 

(28)    UTOE 8 – FOSSONE

Dalla perimetrazione si rileva che il nucleo è cresciuto a dismisura e manca completamente degli standard minimi di legge, in particolare parcheggi e verde. La variante consente di incrementare ancora la residenza, ma non fa alcun riferimento al reperimento degli standard o alla cessione di aree da parte dei privati.

 

(29)    UTOE 9 – AURELIA

La variante dichiara che non ha più alcuna valenza agricola: questa è una falsità
, come dimostra anche la carta “dell’uso del suolo e delle principali funzioni urbane” QC 1 dove l’area è definita come area agricola di pianura e sono individuati gli insediamenti residenziali ed è evidenziata una parte irrilevante destinata ad artigianale, attività sicuramente abusive e incompatibili con la destinazione agricola che ha sempre avuto quest’area.

La divisione tra ambito sud e nord è assolutamente priva di qualsiasi motivazione logica e ambientale; questo ambito aperto è una delle ultime zone verdi del territorio. L’area agricola in questione si trova in perfetto stato di conservazione ed è composta da campi coltivati, frutteti, oliveti, tra cui una storica azienda agricola, un centinaio di abitazioni circondate da verdi giardini.

La previsione di un insediamento di attività commerciali e direzionali nella parte Sud come quella di insediamenti residenziali nella parte Nord contrasta decisamente con il PIT e PTC che sono improntati alla conservazione delle aree agricole, ad evitare ulteriori consumi di suolo e a tutelare l’asse della Statale Aurelia da ulteriori carichi di traffico ed intersezioni viarie.

Nell’ambito Nord non sono individuati gli impianti sportivi che, anzi, ricadono nella perimetrazione di parchi storici. Particolarmente grave, nell’ambito di trasformazione Aurelia Sud, è il fatto che, a fronte di una previsione di 40.000 mq di insediamenti di terziario, non si fa alcun cenno ai parcheggi necessari: 1.600 posti macchina, equivalenti a 20.000 mq (2 ettari)! Anche questa previsione, come tutte quelle che investono territorio agricolo, è segnalata come criticità nella Sintesi non Tecnica della Valutazione Integrata e della Valutazione Ambientale Strategica.

 

(30)    UTOE 10 – S. ANTONIO NAZZANO MARASIO

Qui troviamo l’ambito di trasformazione a valenza ambientale Nazzano Est ai piedi delle colline di monte Greco, definito con vocazione residenziale, e l’obiettivo è quello della tutela paesaggistica, residenze immerse in un grande parco pubblico. Nella norma si dice però che si potrà applicare il trasferimento dei volumi in ambiti con caratteristiche più urbane con lo scopo di lasciare completamente inedificata questa zona riconoscendone e potenziandone il ruolo ambientale e paesaggistico. Tutto ciò conferma che l’individuazione di questo ambito risponde solo ad interessi clientelari.

Complessivamente nell’Utoe 10 è previsto un aumento della popolazione del 50%: è la città diffusa che dilaga, a scapito dei nuclei storici. Questa previsione è in contrasto con la filosofia del PIT e del PTC che tutela gli ambiti pedecollinari e il territorio agricolo.

 

(31)    UTOE 11 – BONASCOLA-FOSSOLA

In termini di enunciati di principio la disciplina dichiara di voler frenare l’espansione verso le colline, però poi nella cartografia allarga il perimetro del centro abitato verso le colline rispetto al piano strutturale vigente, con una palese contraddizione ed illogicità normativa.

 

(32)    UTOE 12 – CENTRO CITTÀ

Si dichiara che nelle zone centro storico ed aree limitrofe non è previsto incremento del carico insediativo anche se si lascia molta libertà al r.u. Non si fa alcun cenno al recupero del patrimonio esistente, né alla costante perdita di abitanti e di funzioni di questi ultimi 20 anni.

Nella zona di San Martino si prevede di insediare funzioni pubbliche generali, da delocalizzare dal centro storico, ma non si dice di quali funzioni si tratta: il rischio è quello di un ulteriore impoverimento di funzioni del centro.

Non è prevista la realizzazione di attrezzature sportive quali la piscina, né si capisce dove possano essere collocati i 72.617 mq di verde mancanti. Questa è l’UTOE dove la variante adottata prevede il minor incremento di popolazione (appena un +15%) a fronte invece di una esistente elevata struttuazione urbana, una buona dotazione di servizi pubblici e privati esistenti, come dichiarato anche dallo stesso p.s.

 



Per saperne di più:

Puoi trovare e scaricare tutta la documentazione sulla variante al piano strutturale dal sito del Comune di Carrara.
I soli documenti principali sono disponibili anche qui sotto:

 Variante PS 2009: Relazione generale (215 KB)

 Variante PS 2009: Norme tecniche di attuazione (443 KB)

 Variante PS 2009: Norme UTOE (146 KB)

 Variante PS 2009: Tav. 4 UTOE e ambiti trasformazione (11,2 MB)

Sul dibattito sul Piano Strutturale:

Carrara: dopo l’alluvione serve un’idea sana di sviluppo (20/11/2012)

Variante al piano strutturale: il Comune nasconde le carte, Legambiente le presenta in pubblico (27/2/2010)

Legambiente e Coldiretti chiedono un processo partecipativo per la variante al Piano Strutturale (19/1/2010)

Variante al piano strutturale: violata la legge sulla partecipazione. Appello al Difensore Civico regionale (26/10/2009)

Cemento o Parco a Villa Ceci? Il sindaco gioca sulle parole? (25/10/2008)

Cemento in vista: per il candidato sindaco Zubbani il piano strutturale è solo “lacci e lacciuoli” (3/3/2007)

Osservazioni alla variante del piano dell’Arenile (16/9/2006)

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Sulle mire speculative sull’area della Fossa Maestra:

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Fossa Maestra: una lunga, oscura, trama (21/4/2012)

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Fossa Maestra, una lunga storia di abusi edilizi, omissioni pubbliche e interessi privati: esposto alla Procura (21/3/2011)

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