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Audizione alla commissione marmo: le proposte di Legambiente

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Premesso che un anno fa Legambiente, col suo documento Nuovo regolamento degli agri marmiferi: le proposte di Legambiente del 28/11/2016, ha già presentato proposte all’ammini­strazione comunale, nel presente contributo richiama i punti cruciali da introdurre nel nuovo regolamento affinché esso possa dare risposte adeguate e veramente efficaci alle problematiche esistenti.

 

1.   Fiumi e sorgenti: protezione dall’inquinamento da marmettola e terre

  

               1.1         Inefficacia delle misure attuali

 

Fig. 1. Lugnola: confluenza delle acque opalescenti del Can. di Gragnana (proveniente da un bacino non marmifero), con le acque torbide del Carrione.

La torbidità dei fiumi da marmettola e terre di cava ad ogni pioggia di rilievo è esperienza diretta di tutti i cittadini. Analogo inquinamento riguarda l’acquifero carsico e le sorgenti da esso alimentato; poiché le sorgenti torbide vengono prontamente escluse dalla rete acquedottistica, questo inquinamento è meno percepito dalla popolazione: questa, infatti, se ne accorge solo quando tutte le sorgenti sono contemporaneamente torbide e, perciò, viene emanata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua.

L’aspetto più sconcertante è che ciò accada nonostante tutto l’apparato normativo sia fortemente orientato a evitare l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Com’è possibile che ciò avvenga? Vediamolo.
 
 
 

               1.2         Piani di coltivazione che eludono la normativa ambientale

 

Il piano di coltivazione presentato per la domanda d’autorizzazione, elenca nel dettaglio le misure che intende adottare, come richiesto dalla normativa (in particolare, oltre allo stesso regolamento degli agri marmiferi: D.Lgs. 152/06, L.R. 20/06 e suo Regolamento 46/R/08 per gli scarichi, le acque di lavorazione, il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti; D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 117/08 per i rifiuti d’estrazione e il loro piano di gestione).

Nella generalità dei casi, tuttavia, le misure contenute nel piano di coltivazione, anche quando rispondono puntualmente alla lettera della normativa, ne eludono sostanzialmente le finalità. In altre parole, il piano si limita a elencare le misure che intende adottare, senza badare alla loro effettiva adeguatezza a evitare l’inquinamento delle acque.

Tutti i piani di coltivazione, infatti, sono viziati dalla convinzione (di comodo) che marmettola e terre non siano ‘inquinanti’ (se non contaminate da oli e grassi lubrificanti, fluidi oleodinamici, carburanti). In alcuni di essi tale convinzione è palesata dall’autogiustificazione addotta –secondo la quale la marmettola non sarebbe una sostanza ‘pericolosa’ per l’ambiente– e dalle conseguenti misure concrete previste, che ne comportano la dispersione sulle superfici di cava. In realtà, tale maldestra giustificazione tradisce la consapevolezza di stare violando la normativa, poiché questa non riguarda solo le ‘sostanze pericolose’, ma anche le ‘sostanze solide sospese’ e le ‘sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali’ (quali sono l’intorbidamento delle acque superficiali e sotterranee).

Al proposito, va destituito di ogni fondamento l’espediente lessicale mirante a negare la natura di inquinante alla marmettola, in quanto sostanza non ‘pericolosa’. Da un lato, infatti, l’elevato impatto ambientale della marmettola sui corsi d’acqua –addirittura superiore a quello degli scarichi fognari– è stato dimostrato da oltre trent’anni (si veda, ad es.: Impatto della marmettola sui corsi d’acqua apuani, 1983). Dall’altro, è innegabile che anche sostanze del tutto innocue, perfino alimentari (ad es. olio, caffè, farina, ecc.), se riversate nelle acque, sono veri e propri inquinanti che ne compromettono la potabilità.

Fig. 2. Canalgrande: superficie della cava completamente invasa da marmettola.

In altri piani di coltivazione i fanghi di marmettola abbondantemente presenti su piazzali e gradoni sono considerati addirittura benefici poiché, si dice, la loro penetrazione nelle fratture del marmo e il loro compattamento ad opera del continuo passaggio dei mezzi meccanici sigillerebbero le fratture, proteggendo così l’acquifero!

Di fatto, basta visitare una cava qualsiasi per assistere a una situazione paradossale: laddove è in corso un taglio, ci si adopera a raccogliere la marmettola per evitare che si disperda sul piazzale, ma non si trova contraddittorio il fatto che quest’ultimo sia già completamente invaso da marmettola, né ci si cura di pulirlo! In queste condizioni, la raccolta delle acque di taglio si configura come una pura formalità alla quale bisogna adempiere, senza badare alla vera finalità della legge (evitare l’inqui­namento delle acque). Possiamo pertanto affermare senza tema di smentita che nessun piano di coltivazione prevede misure efficaci di prevenzione dell’inquinamento delle acque.

 

               1.3         Autorizzazioni illegittime

 

Ancor più grave, tuttavia, è il fatto che, sebbene la procedura di VIA richieda la verifica puntuale del pieno rispetto della normativa ambientale, nessuna autorizzazione rilasciata dal comune imponga prescrizioni adeguate alla protezione delle acque. In questo modo, infatti, le cave si sentono in diritto di inquinare le acque, forti dell’autorizza­zione che consente loro di farlo.

Fig. 3. Anche le rampe di cava sono piene di marmettola che, con le piogge, viene tracinata a valle.

Riassumendo: la normativa detta i principi (la protezione delle acque) e le procedure da seguire per il loro conseguimento (es. contenuti dei piani di coltivazione, dei piani di gestione degli scarti d’estrazione e delle acque meteoriche dilavanti, valutazione d’impatto ambientale, ecc.), le cave presentano piani di coltivazione che eludono la normativa e, alla fine del percorso, il comune rilascia autorizzazioni che, omettendo di prescrivere misure efficaci di prevenzione ambientale, sono vere e proprie licenze a inquinare!

Come andiamo sottolineando da anni, queste autorizzazioni sono illegittime poiché, omettendo di tradurre i principi normativi in prescrizioni efficaci e consentendo, di conseguenza, l’adozione di pratiche inquinanti, violano e vanificano l’intero apparato normativo. Su questa base, anche recentemente, abbiamo chiesto al comune di procedere in autotutela alla revisione di tutte le autorizzazioni finora rilasciate (si veda, ad es.: Cave Bettogli-Calocara: non si rilascino autorizzazioni illegittime, 10/2/17).

Crediamo quindi che la stesura del nuovo Regolamento non possa prescindere dal ricondurre alla piena legalità il rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, considerato che, come sopra accennato, le disposizioni ambientali dell’intero corpo normativo vengono vanificate proprio all’atto dell’auto­rizzazione, riteniamo indispensabile che il Regolamento traduca tali disposizioni di principio in misure concrete da inserire nell’autorizzazione.

 

               1.4         Tutela delle acque: misure da introdurre nel Regolamento

 

Fig. 4. La marmettola e le terre appositamente riportate sul fondo delle vie d’arroccamento sono una rilevante causa dell’inquinamento delle acque.

Rinviando al documento già citato (Cave Bettogli-Calocara: non si rilascino autorizzazioni illegittime, 10/2/17) per una esposizione meglio argomentata, in questa sede chiediamo che il nuovo Regolamento, a proposito del rilascio dell’autorizzazione, espliciti che essa dovrà contenere le seguenti prescrizioni di protezione delle acque superficiali e sotterranee:

  • i dispositivi per il contenimento delle acque di taglio (es. cordoli, barriere, sacchi o ‘salsiccioni’ riempiti di materiali impermeabili o a bassa permeabilità) devono essere costituiti da materiali non suscettibili di dilavamento e trascinamento ad opera degli agenti meteorici;
  • piazzali, gradoni e tutte le superfici di cava e delle sue pertinenze devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti, onde evitare la dispersione meteorica dei materiali fini (terre e marmettola);
  • i depositi degli scarti d’estrazione contenenti frazioni fini, compresi quelli temporanei, devono essere collocati esclusivamente al coperto (es. capannoni, container a tenuta stagna) e protetti da ogni dilavamento; sono ammessi depositi a cielo aperto di scarti rocciosi, solo se preventivamente lavati dalle frazioni fini (confinando, separando e smaltendo queste ultime);
  • non è ammesso l’utilizzo di materiali fini nei letti di ribaltamento delle bancate, nella realizzazione delle rampe di cava e della viabilità di arroccamento e in altre operazioni che ne comportino l’esposizione al dilavamento meteorico;
  • le vasche di sedimentazione delle acque meteoriche devono essere dimensionate in modo da garantire la completa sedimentazione dei materiali fini, senza fuoriuscita di acque torbide.

Al fine di garantire il rispetto di tali prescrizioni, inoltre, è fondamentale che il Regolamento preveda sanzioni realmente dissuasive in caso di inadempimento. Al riguardo, ritenendo poco efficaci le sanzioni pecuniarie, proponiamo:

  • la sospensione dell’autorizzazione di durata da 3 a 30 giorni lavorativi e, nel caso di ripetute recidive, la revoca definitiva della concessione e dell’autorizzazione.

 

2.   Escavazione e rischio idrogeologico

 

               2.1         Riconvertire i ravaneti in presidio contro il rischio alluvionale

 

Fig. 5. Il ravaneto di Pescina: nel 2003, è franato seppellendo la via d’accesso alle cave; nel 2009, con la via d’arroccamento risistemata e asfaltata; nel 2014, con la strada nuovamente spazzata via dalla frana di detriti e con la voragine apertasi al suo piede. I detriti franati, trascinati nel sottostante fosso di Curtana e, poi, nel Carrione di Torano, ne alzano il letto favorendo le esondazioni.

 
Premesso che abbiamo argomentato in dettaglio tale problematica (si vedano ad es.: Gestire in sinergia cave, ambiente e rischio alluvionale (2° contributo alla VAS dei piani attuativi estrattivi) 24/9/16; Masterplan del Carrione: interventi nel bacino montano. Pregi e criticità, 5/11/16; Rischio alluvionale: affrontiamolo con i ravaneti-spugna, 14/9/17), ci limitiamo qui a una sintesi telegrafica.
 
I ravaneti, soprattutto quelli recenti, dato l’elevato contenuto in materiali fini (terre e marmettola) che ne favorisce la franosità, generano un apporto eccessivo di detriti solidi che –in maniera graduale o drammaticamente impulsiva (in occasione di precipitazioni molto intense)– si depositano nei corsi d’acqua riducendone la capacità idraulica.
 
È tuttavia possibile trasformarli da fattori di rischio in fattori di sicurezza con un grandioso intervento di ‘ripulitura’ che ne preveda la rimozione completa (fino al substrato roccioso), seguita dalla separazione e allontanamento dei materiali fini e dalla ricostruzione dei ravaneti con le sole scaglie. I ravaneti così ripuliti funzionerebbero da spugne che, assorbendo grandi quantità di acque meteoriche e rilasciandole poi gradualmente, ridurrebbero notevolmente i picchi di piena a valle.
 
Questo intervento, inoltre, incrementerebbe la frazione di acque (pulite!) che, infiltratesi nel ravaneto, penetrano nell’acqui­fero,  con i seguenti vantaggi collaterali: 1) ulteriori quantità di acque sottratte alla formazione dei picchi di piena; 2) mancato inquinamento dell’acquifero; 3) maggior ripascimento dell’acquifero e conseguente riduzione delle crisi idriche estive.
 
La sede più appropriata per pianificare questa ‘grande opera’ sono i piani attuativi di bacino estrattivo (PABE). È tuttavia necessario fin d’ora che, nelle procedure di VIA, sia attentamente valutato anche il rischio alluvionale derivante dalle attività estrattive, finora non preso in considerazione.
 
 
 
 
 

               2.2      Regolamento:
                prevedere l’uso delle scaglie per la riconversione dei ravaneti

 

Lasciando ai PABE la pianificazione degli interventi strategici appena citati, è importante che il Regolamento degli agri marmiferi preveda già alcune prescrizioni volte a non pregiudicarne l’even­tuale attuazione.

A tal fine si propone di inserire, tra le finalità del Regolamento, il ripristino del corretto assetto idrogeologico dei bacini montani e, negli articoli opportuni, le seguenti disposizioni:

  • la procedura di VIA dovrà valutare le possibili ripercussioni dell’attività estrattiva sul rischio alluvionale e le relative misure di mitigazione e compensazione;
  • l’autorizzazione all’attività estrattiva detterà le eventuali prescrizioni per il risanamento dei ravaneti, finalizzato al riassetto idrogeologico;
  • se non diversamente indicato nell’autorizzazione, i detriti derivanti dalla cava sono di proprietà dell’azienda estrattiva, che dovrà provvedere al loro integrale allontanamento;
  • l’autorizzazione potrà prescrivere la collocazione dei detriti (in particolare delle scaglie) in opere di riassetto idrogeologico del bacino montano; per le quantità di detriti adibiti a tale impiego, ovviamente, l’azienda estrattiva non dovrà pagare il canone concessorio né il contributo d’estrazione.

 

3.   Scarti d’estrazione

 

               3.1         Cave insostenibili e di dubbia legittimità

 

Fig. 6. Periodo 2005-2016: numero di cave (sulle 100 attive nel periodo) ordinate secondo la % di detriti decrescente (colonne) e la % di blocchi crescente (linea blu). Le 24 cave in verde rispettano il PRAER, mentre le altre 76 sono fuorilegge.

Anche nel campo degli scarti d’estrazione il primo rilievo da avanzare all’attuale situazione è relativo alla legalità. Infatti, sebbene il PRAER consenta il rilascio dell’autorizzazione all’estrazione di materiali ornamentali a condizione che la resa in blocchi non sia inferiore al 25% del materiale estratto, dai dati annuali fornitici dal comune risultano numerosi casi (la maggioranza delle cave!) di clamorosa violazione del piano.

I casi più eclatanti (oltre alle cave che nel periodo 2005-2016 hanno trasportato a valle solo blocchi, evidentemente abbandonando abusivamente i detriti al monte) riguardano le cave che hanno trasportato (non occasionalmente, ma sistematicamente, ogni anno!) una percentuale di detriti superiore al 90%.

Considerato che, come previsto dal PRAER, il comune ha inviato annualmente alla regione una relazione attestante l’attendibilità dei dati e il rispetto dello stesso PRAER, c’è da chiedersi con quale credibilità il comune abbia potuto sostenere la regolarità di tale situazione e come la regione abbia potuto accettarla senza intervenire a ripristinare la legalità.

È ben vero che nella resa in blocchi non inferiore al 25% non vanno considerati i detriti provenienti da lavori preparatori, bonifiche e messa in sicurezza, ma è impensabile che questi possano far raggiungere percentuali di detriti superiori al 90% ogni anno, per un periodo così lungo.

In ogni caso, anche se così fosse, il Regolamento comunale, nell’ottica di un’escavazione sostenibile, dovrebbe evitare la coltivazione di cave che sbriciolino intere montagne per ricavarne pochi blocchi.

È inoltre inammissibile che gli stessi uffici comunali non riescano a sapere quale percentuale di detriti provenga dall’escavazione vera e propria e quale da operazioni di altra natura e, addirittura, non sia certa nemmeno la cava di provenienza (incertezza, ci è stato spiegato, attribuibile alle dichiarazioni mendaci dei trasportatori).

 

               3.2         Regolamento: proposte per un’escavazione sostenibile

 

Fig. 7. Il ravaneto di Gioia-Scalocchiella: le ingenti quantità di terre abbandonate al monte fa-voriscono la formazione di colate detritiche e l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Lo strumento più appropriato per ricondurre alla sostenibilità l’attività estrattiva sono i piani attuativi di bacino estrattivo (PABE). Come abbiamo già proposto (Piani attuativi dei bacini estrattivi: una proposta di buonsenso (quindi rivoluzionaria), 10/10/16), i PABE dovrebbero produrre due mappe dei giacimenti marmiferi: una secondo il pregio del marmo estratto (classi del suo valore di mercato) e l’altra secondo il grado di fratturazione del marmo (da cui dipende la percentuale di detriti prodotta).

Su questa base, il piano dovrebbe escludere dalle aree estrattive le cave che producono marmo di scarso valore (tenendole come riserva, riservandosi cioè la possibilità di riattivarle in futuro, qualora dovesse risalire il suo valore di mercato) e quelle che, anche se con marmo pregiato, producono una percentuale eccessiva di detriti. Il fine è evidente: massimizzare il rapporto benefici/costi, vietando l’escavazione più distruttiva e, a parità di danno ambientale, ricavandone il massimo valore.

In attesa dei PABE, tuttavia, lo stesso Regolamento potrebbe fissare alcuni principi:

  • basarsi sulla produzione totale di detriti di ciascuna cava (senza distinzione tra quelli derivanti dall’escavazione vera e propria e quelli derivanti da lavori preparatori, bonifiche, ecc.) autorizzando solo le cave che producano almeno il 25% di blocchi;
  • esigere una percentuale di blocchi superiore al 25% per le cave in galleria (considerato che con questa modalità d’estrazione si producono meno detriti);
  • nel caso di operazioni di bonifica o messa in sicurezza che comportino rilevanti asportazioni di detriti, stimarne preventivamente le quantità e rilasciare un’autorizzazione separata prescrivendo per tutta la sua durata la sospensione dell’escavazione vera e propria; alla pesa comunale questi detriti dovrebbero essere contrassegnati da un codice che ne attesti la cava di provenienza e l’origine ‘non estrattiva’;
  • richiedere un rilievo LIDAR annuale della cava e dei ravaneti per verificare l’asportazione di materiali, distinguendo le quantità estratte dalla roccia in posto da quelle derivanti dalla rimozione di detriti preesistenti o da operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ecc.;
  • prescrivere che il settore marmo relazioni annualmente in maniera dettagliata sui materiali estratti da ciascuna cava, verificando puntualmente il rispetto delle percentuali autorizzate e, in caso contrario, adottando severe ed efficaci prescrizioni correttive: ad es. esigere per l’anno successivo la compensazione delle percentuali violate, pena la revoca dell’autorizzazione; pubblicare integralmente sul sito del comune le relazioni annuali, le prescrizioni correttive emanate e ogni altra misura adottata;
  • adottare un sistema che certifichi la provenienza dei materiali estratti (tracciabilità);
  • prevedere la revoca dell’autorizzazione alle ditte di trasporto che effettuino dichiarazioni mendaci.

 

4.   Canone posto a base di gara e canone effettivo

 

               4.1         Incongruenza del canone previsto dalla L.R. 35/15

 

L’art. 36 della L.R. 35/15 stabilisce (al comma 5) i criteri per individuare il canone posto a base di gara  e (al comma 6) precisa che la somma del contributo d’estrazione e del canone concessorio per i blocchi non debba superare il 15% del loro valore di mercato.

A nostro parere la disposizione del comma 6 (evidentemente introdotta su pressione degli imprenditori del marmo) viola i principi dell’Unione Europea sulla concorrenza e prefigura un procurato danno erariale. Solo un’espressa intenzione di favorire l’interesse privato (a danno di quello pubblico), infatti, potrebbe concepire una norma di gara pubblica che respinga le offerte dei concorrenti al di sopra di una data soglia.

In ogni caso, il comma 6 della L.R. 35/15 viola palesemente la L. 724/1994 che, all’art. 32, comma 8, stabilisce che «i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali».

 

               4.2         Regolamento: il canone di concessione tuteli l’interesse pubblico

 

Per quanto detto al punto precedente si chiede di:

  • inserire nel Regolamento la disposizione: «in conformità ai principi dell’Unione Europea sulla concorrenza e alla L. 724/94 (art. 32, comma 8), nonché al fine di non arrecare un danno erariale, nel territorio comunale di Carrara non si applica il comma 6 dell’art. 36 della L.R. 35/15»;
  • supportare questo principio 1) chiedendo alla Regione Toscana il ritiro del comma 6 in questione; 2) ricorrendo all’UE perché dichiari la nullità di tale comma 6; 3) ricorrendo alla Corte dei Conti perché riconosca il comma 6 come fonte di danno erariale.

 

               4.3      Regolamento:
           differenziare il canone effettivo da quello posto a base di gara

 

Allo stesso fine di tutelare l’interesse pubblico, inoltre, riteniamo importante differenziare il canone annuo posto a base di gara dal canone effettivo da pagare nel corso dell’attività estrattiva. Proponiamo pertanto che:

  • il canone annuo da porre a base di gara (determinato in base alla stima della quantità e qualità dei materiali estraibili e al loro valore di mercato) debba servire solo per stabilire un limite minimo alle offerte dei concorrenti, senza stabilire alcun tetto massimo;
  • il canone effettivo da corrispondere nel corso dell’attività estrattiva non sia un importo annuo fisso, ma sia calcolato in base al valore unitario (cioè a tonnellata) offerto dal vincitore della gara per ciascuna qualità e tipologia di materiale, moltiplicato per le rispettive quantità effettivamente estratte (e proporzionalmente ritoccato, in aumento o in diminuzione, ad ogni aggiornamento dei valori di mercato prodotto dall’Os­ser­vatorio del marmo).

Ciò richiede un sistema di tracciabilità dei marmi estratti e l’attivazione di un’intensa attività di verifica del reale valore di mercato di ogni blocco.

In vista dei prevedibili contenziosi, inoltre, proponiamo l’introduzione della seguente disposizione:

  • nel caso di contenzioso sul valore di mercato di determinati blocchi, il comune si riserva il diritto di prelazione, cioè la facoltà di acquistarli al valore dichiarato dall’azienda estrattiva e di rivenderli in proprio.

 

5.   Bando di gara e durata delle concessioni

 

La durata delle concessioni, come ricordato dal pronunciamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (24/12/16) proprio in merito alle cave di Carrara, «dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale». Inoltre, con specifico riferimento alla prassi adottata da molte amministrazioni di procedere ad un rinnovo automatico delle concessioni, l’Autorità ha espressamente affermato, che «la proroga automatica delle concessioni in essere non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica».

È dunque evidente l’interesse pubblico a stabilire durate brevi delle concessioni e a evitare ogni meccanismo di proroga. Nel condividere queste considerazioni deprechiamo fortemente le disposizioni dell’art. 38 della L.R. 35/15 volte a concedere proroghe delle autorizzazioni esistenti (senza espletamento della gara a evidenza pubblica) alle aziende estrattive che sottoscrivano la convenzione con l’impegno a giungere a lavorare in loco almeno il 50% del materiale estratto.

L’impegno alla lavorazione in filiera corta di almeno il 50% del materiale da taglio, infatti, può essere ottenuto ponendolo semplicemente come requisito per la partecipazione alla gara e per il rilascio della concessione; potranno così essere premiate le aziende che si impegnino a lavorare percentuali più elevate del 50% e senza procrastinare di un quarto di secolo l’espletamento della gara a evidenza pubblica.

Pertanto, come misura di limitazione del danno prodotto dalla regione (a favore della rendita di posizione degli attuali titolari di cava), proponiamo di introdurre nel Regolamento le seguenti disposizioni:

  • durata della concessione 10 anni;
  • sono ammesse alla partecipazione alla gara per il rilascio delle concessioni le aziende che si impegnino a lavorare in filiera corta almeno il 50% del materiale da taglio estratto;
  • la valutazione dell’offerta più conveniente deve tener in adeguato conto l’impegno a lavorare in filiera corta percentuali di blocchi comprese tra il 50 e il 100%;
  • al fine di cogliere i benefici derivanti dalla periodica concorrenza, il comune, allo scadere delle autorizzazioni esistenti, provvede al rilascio delle concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica;
  • nel territorio comunale non si applicano le proroghe delle autorizzazioni esistenti previste dal­l’art. 38 della L.R. 35/15 [1].

 

6.   Trasparenza e partecipazione

 

               6.1         La mancanza di trasparenza genera illegalità e danneggia la comunità

 

Da oltre un decennio, alle nostre richieste di dati sui quantitativi di materiali estratti da ciascuna cava viene frapposto un muro di gomma: finora, ad esempio, oggi tali dati ci sono stati forniti in maniera anonima, senza cioè riportare il nome delle cave e senza motivarne la ragione.

Per tale motivo, i dati consegnatici, sebbene abbiano consentito di rilevare numerose e clamorose violazioni del PRAER, non permettono di identificare le cave responsabili, di approfondire le cause delle violazioni stesse e di avanzare proposte supportate da adeguata conoscenza.

A tale proposito, facciamo presente che la conoscenza del nome delle cave consentirebbe analisi più puntuali e permetterebbe di comprendere (ad esempio) se le cave con eccessivi detriti appartengono allo stesso giacimento marmifero (con elevata fratturazione) o a modalità di coltivazione inadeguate. Queste ed altre analisi potrebbero rivelarsi di grande utilità nell’avanzare all’ammi­nistrazione proposte, anche di natura pianificatoria (ad es. VAS dei piani attuativi di bacino estrattivo) e regolamentare (ad es. lo stesso Regolamento dei agri marmiferi).

Questo clima di opacità danneggia dunque la comunità carrarese, oltre a favorire la prosecuzione di attività illecite. Ricordiamo anche che, nel caso di conflitto tra i legittimi interessi alla riservatezza delle aziende interessate e l’interesse pubblico alla conoscenza e all’utilizzo dei dati, quest’ultimo prevale sui primi.

 

               6.2         Regolamento: favorire la trasparenza e la partecipazione

 

Per quanto sopra detto, riteniamo che il Regolamento debba essere l’occasione per sancire che, essendo il marmo un bene di tutta la comunità, il comune favorisce la massima trasparenza e diffusione di tutti i dati relativi alle attività estrattive, nonché la partecipazione diretta dei cittadini alla verifica sul campo della loro situazione.

In particolare, chiediamo l’introduzione nel Regolamento delle seguenti disposizioni:

  • il comune pubblica e mantiene aggiornati tutti i dati (attuali e storici) relativi alle attività estrattive, compresi i quantitativi, le qualità e le tipologie di blocchi e di detriti prodotti da ciascuna cava, precisando i nomi delle aziende;
  • tali dati sono integralmente rilasciati ai cittadini che ne facciano richiesta; nel caso di conflitto tra i legittimi interessi delle aziende e l’interesse pubblico alla trasparenza e alla piena conoscenza e utilizzo dei dati, quest’ultimo prevale sui primi;
  • il comune favorisce la partecipazione dei cittadini (accompagnati da personale dell’ufficio marmo) a sopralluoghi nelle cave, al fine di consentire loro la piena conoscenza delle varie situazioni, la rilevazione di eventuali situazioni suscettibili di generare danno ambientale e la possibilità di avanzare proposte migliorative, nell’interesse dell’intera comunità.


Carrara, 20 novembre 2017                                                          Legambiente Carrara

[1]     qualora questa disposizione fosse giuridicamente invalida, la proroga alle autorizzazioni esistenti prevista dalla L.R. può essere largamente depotenziata sostituendo la dicitura “fino a 25 anni” con quella “di 3 anni”. [torna al testo]
 



Per saperne di più:

Su leggi cave e piani attuativi di bacino estrattivo:

Cave Bettogli-Calocara: non si rilascino autorizzazioni illegittime  (10/2/2017)

Le nostre proposte per il Piano Regionale Cave  (10/10/2016)

Gestire in sinergia cave, ambiente e rischio alluvionale (2° contributo alla VAS dei piani attuativi estrattivi)  (24/9/2016)

Piani attuativi dei bacini estrattivi: una proposta di buonsenso (quindi rivoluzionaria)  (10/8/2016)

Cave: il falso conflitto ambiente-occupazione  (1/8/2016)

Legge regionale sulle cave: la gara pubblica? Tra un quarto di secolo (e sarà finta!)  (23/5/2015)

Nuova legge regionale sulle cave: il comune può e deve rimediare ai suoi limiti  (12/3/2015)

Revisione della legge regionale sulle cave: le proposte di Legambiente  (14/10/2014)

Osservazioni al piano paesaggistico: più paesaggio, più filiera, più occupazione, meno cave, meno impatto, meno rendita  (29/9/2014)

 Le nostre osservazioni alla proposta di legge regionale sulle cave (testo integrale, 17/7/2014, 236 KB)

Sul Regolamento degli agri marmiferi:

Agri marmiferi: nuovo regolamento peggiorativo? FERMATEVI !  (21/4/2017)

Nuovo regolamento degli agri marmiferi: le proposte di Legambiente  (28/11/2016)

Regolamento agri marmiferi: la burla della gara pubblica  (28/2/2015)

Subito l’osservatorio dei prezzi del marmo! Ogni ritardo sono milioni persi  (6/6/2014)

Consiglio comunale sugli agri marmiferi, la fiera dell’ipocrisia: bravi, ma state al vostro posto!  (1/6/2013)

Proposta di nuovo Regolamento agri marmiferi: intervento di Legambiente in consiglio comunale (30/5/2013)

Cave: preavviso agli amministratori. Chi non vuole la gara impoverisce i carraresi; ne risponda in proprio!  (2/4/2013)

Gli Atti dell’incontro di presentazione della proposta di nuovo Regolamento degli agri marmiferi (15/2/2013)

Sulle problematiche tra cave, dissesto idrogeologico ed alluvione:

Rischio alluvionale: affrontiamolo con i ravaneti-spugna  (14/9/2017)

Incontro Legambiente-sindaco su cave e rischio alluvionale  (18/7/2017)

Masterplan del Carrione: interventi nel bacino montano. Pregi e criticità  (5/11/2016)

Gestire in sinergia cave, ambiente e rischio alluvionale (2° contributo alla VAS dei piani attuativi estrattivi)  (24/9/2016)

Piani attuativi dei bacini estrattivi: una proposta di buonsenso (quindi rivoluzionaria)  (10/8/2016)

Carrione: rivedere i calcoli, intervenire sui ravaneti, ripristinare gli alvei soffocati da strade  (31/03/2016)

Fermare la fabbrica del rischio alluvionale. Salvare i ponti intervenendo su ravaneti e strade in alveo  (16/03/2016)

Come fermare la fabbrica del rischio alluvionale  (7/11/2015)

Bonifica dei ravaneti: una critica costruttiva  (31/10/2015)

Come opera la fabbrica del rischio alluvionale (la bonifica dei ravaneti)  (24/10/2015)

Carrione: le proposte di Legambiente per il piano di gestione del rischio alluvioni  (7/7/2015)

Carrara: le alluvioni procurate. Come difenderci (VIDEO, 15/12/2014)

Dopo il crollo della palazzina sul Carrione: dibattito “Territorio fragile: maneggiare con cura”. La relazione di Legambiente “Maltempo o malgoverno?” (15/11/2010)

Aspettando la prossima alluvione: gli interessi privati anteposti alla sicurezza (26/3/2007)

In attesa della prossima alluvione: porre ordine alle cave (15/3/2007)

  Fenomeni di instabilità sui ravaneti (Conferenza su alluvione: Relazione Giuseppe Bruschi, 11/10/2003: PDF, 1,1 MB)

Carrione, sicurezza e riqualificazione: un binomio inscindibile (Conferenza su alluvione: Relazione di Giuseppe Sansoni, 17/3/2006: PDF, 3,2 MB)

Alluvione Carrara: analisi e proposte agli enti (11/10/2003)

Sulle problematiche tra cave e inquinamento delle sorgenti e dei corsi d’acqua:

Cave: importante esposto del Coordinamento Apuano  (17/11/2016)

Marmettola: dalle cave alle sorgenti  (VIDEO 9 min. 24/7/2016)

Dossier marmettola: l’inquinamento autorizzato  (1/6/2016)

Cave: l’Ordine richiami i geologi all’etica professionale  (28/4/2016)

La Regione protegga le sorgenti dalle cave di marmo (27/3/2014)

Cosa (non) si fa per la protezione delle sorgenti? (16/1/2010)

Nubifragio: sorgenti torbide per lo smaltimento abusivo delle terre (11/7/2009)

Gestire le cave rispettando l’ambiente e i cittadini: le proposte di Legambiente (11/1/2007)

A difesa delle sorgenti: occorre trasparenza e porre ordine alle cave (21/3/2006)

Come le cave inquinano le sorgenti (conferenza, illustrata) (17/3/2006)

Inquinamento delle sorgenti. Mancano i filtri? No, manca la prevenzione! (4/12/2005)

Impatto ambientale dell’industria lapidea apuana (1991)

Impatto della marmettola sui corsi d’acqua apuani  (volume 1983)

 

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